L'art.
2294 cod. civ.
prevede che la partecipazione di un soggetto incapace ad una società in nome collettivo debba essere subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 320 , 371 , 397 , 424 e 425 cod. civ.. Ponendo in secondo piano il tema dell'acquisto della partecipazione sociale (dando per scontato che, tra le varie soluzioni di cui al n. 3 dell' art.
371 cod. civ. , si opti per la continuazione dell'attività), il tutore dovrà dunque "domandare l'autorizzazione del tribunale" (art.
371 cod. civ. anche se, in esito alle modifiche introdotte con d.lgs. 149/2022, si deve ritenere che la competenza spetti al giudice tutelare), i genitori dovranno, ai sensi del V comma dell' art.
320 cod. civ. , ricorrere al giudice tutelare che autorizzerà la continuazione dell'esercizio dell'impresa in nome e per conto del minore. L'inabilitato ed il minore emancipato saranno necessitati, debitamente assistiti dal curatore, a fare parimenti istanza al giudice tutelare (artt.
397 e
425 cod. civ.)
nota1. In linea generale si può dunque dire che occorrerà munirsi di preventiva autorizzazione tutoria.
La ragione è da ricercarsi nel rischio che assume il socio illimitatamente responsabile, assoggettabile a fallimento personale unitamente alla società. Ciò premesso, l'autorizzazione di cui all'art.
2294 cod. civ. pare essere qualificata da attributi del tutto particolari:
essa infatti riguarda una serie indeterminata di atti e non il compimento di un singolo atto. Una volta ottenuto il provvedimento non occorrerà ulteriormente munirsi di nuova autorizzazione tutoria per i singoli atti di gestione. Dalla citata disposizione la dottrina maggioritaria ha tratto la conclusione per cui l'autorizzazione sarebbe stata prevista soltanto per le ipotesi in cui l'incapace assume la posizione di socio illimitatamente responsabile e (salvo per il socio accomandatario di accomandita per azioni) per le sole società di persone esercenti attività commerciale
nota2.
Nel corso dell'esame che segue analizzeremo la possibilità per l'incapace di prendere parte, quale socio, anche a società di nuova costituzione nonché la necessità o meno di dotarsi della peculiare autorizzazione di cui all'art.
2294 cod. civ. nelle ipotesi dell'incapacità sopravvenuta di chi già sia socio e della società in nome collettivo che non eserciti un'attività commerciale.
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Note
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Si discute, per l'inabilitato o per il minore emancipato, se costui possa considerarsi abilitato ad esercitare direttamente l'attività connessa alla qualità di imprenditore (anche nella forma collettiva) o se sia necessario che a ciò provveda il curatore. Secondo l'opinione preferibile, nonostante il tenore testuale dell' art.
2198 cod. civ. , che si riferisce ai provvedimenti nell' interesse del minore e dell'interdetto contrapponendoli all'autorizzazione dell' esercizio dell' impresa da parte di un emancipato o di un inabilitato, la soluzione per questi due ultimi casi sarebbe diversa. Il minore emancipato, in considerazione del proprio sviluppo psichico, potrebbe esercitare l'impresa senza l' assistenza del curatore. A tanto non si giungerebbe per l'inabilitato, la cui gestione libera sarebbe assai probabilmente rovinosa (Casanova, Le imprese commerciali, Torino, 1955, p. 216; Iannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1985, p. 455).
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nota2
Bolaffi, Società semplice, contributo alla teoria delle società di persone, Milano, 1975, p. 147; Iannuzzi, op. cit., pp. 465 e ss.; Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, p. 377, anche se in senso più sfumato; Cottino, Diritto commerciale, vol. I, Padova, 1976, pp. 373 e 427; Santarcangelo, La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale, vol. II, Milano, 1986, p. 688.
top2Bibliografia
- BOLAFFI, La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone., Milano, 1947
- CASANOVA, Le imprese commerciali, Torino, 1955
- COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1976
- FERRI G., Delle società, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1955
- IANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000
- SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale , Milano, 1985