I negozi sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione (art. 27, D.P.R. n. 131/1986) sono atti ad
efficacia differita all’avveramento della condizione, approvazione e omologazione (equiparabili a
condicio iuris, ad esempio omologazione atto costitutivo di società di capitali).
Per tale ragione vanno
inizialmente registrati a
tassa fissa e
successivamente al verificarsi della condizione, omologazione o approvazione (o quando l’atto diviene eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo previsto per legge), è dovuta la
differenza tra l’imposta prevista al momento di formazione dell’atto e quella fissa già pagata in sede di registrazione.
Gli atti soggetti a condizione sospensiva meramente potestativa, cioè che è indifferente compiere, sono soggetti ad imposta:
- proporzionale se dipendono dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore (art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986);
- fissa se dipendono dalla mera volontà del venditore o del debitore (anche se civilisticamente sono considerati atti nulli, ex. art. 1355 cod. civ.) (art. 27, comma 4, D.P.R. n. 131/1986).