Ogni atto negoziale deve essere connotato da una causa, poiché da un lato occorre che ogni negozio corrisponda ad uno scopo socialmente apprezzabile
nota1 , dall'altro che quest'ultima finalità oggettiva corrisponda poi in concreto al comune intento dei contraenti.
Che cosa significa allora
astrazione della causa, atto con causa astratta?
Si parla, in alcune ipotesi, (ricognizione di debito, promessa di pagamento, titoli di credito) nel linguaggio comunemente accolto dagli interpreti, di
astrazione processuale e di astrazione sostanziale della causa nota2.
L'
astrazione processuale postula che il negozio sia comunque causale: chi agisce per ottenere la prestazione, derivante a suo favore dal negozio, non ha l'onere di dimostrare l'esistenza e la liceità della causa. E' piuttosto chi è chiamato in giudizio quale debitore che deve provarne l'eventuale mancanza o l'illiceità se vuol sottrarsi alla condanna. L'astrazione processuale si risolve, pertanto, in una inversione legale dell'onere della prova
nota3 .
La legge prevede l'astrazione processuale a proposito della
promessa di pagamento e della ricognizione di debito: basta dimostrare che vi è stata una promessa di tal genere o che vi è stato detto riconoscimento perché colui a cui favore la dichiarazione è stata fatta, possa considerarsi dispensato dall'onere di provare il rapporto che giustifica la promessa o il riconoscimento (art.
1988 cod.civ. )
nota4.
Ad esempio, Tizio rilascia a Caio uno scritto in base al quale riconosce di essergli debitore di 1000, oppure promette di pagare al medesimo 1000. Tocca a Tizio provare di non essere debitore di Caio e non a quest'ultimo, come accadrebbe ordinariamente, di dar conto di essere creditore di Tizio. Una ricognizione di debito può anche essere desumibile implicitamente. In questo senso è stata valutata la deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato un rendiconto dal quale emergeva la sussistenza di alcune poste passive (Cass. Civ., Sez. II,
10153/11) anche se dalla stessa non può trarsi anche il riconoscimento che tali passività siano state sanate dell'amministratore con denaro proprio.
Si parla invece di
astrazione sostanziale per i titoli di credito, nei quali il titolo stesso, investito di un determinato formalismo, incorpora, per così dire, il credito stesso (art.
1992 cod. civ.). Le caratteristiche fondamentali di essi sono l'incorporazione, la letteralità e l'autonomia. Non potrebbe dirsi che il titolo di credito non ha alcun collegamento con la situazione giuridica che costituisce il presupposto per la creazione ed il rilascio del titolo stesso. La causa risulta soltanto "a lato", nel senso che, una volta dato vita al titolo, l'eccezione di natura causale può essere svolta soltanto nel rapporto tra debitore e creditore originario.
Neppure i c.d.
negozi sostanzialmente astratti (si pensi al negozio cambiario) sono
negozi senza causa , comportando questa locuzione una ricostruzione del fenomeno non già in chiave di difettosità dell'elemento causale, bensì di
accantonamento, di stralcio (magari temporaneo) della causa, ma forse più esattamente di sovrapposizione della causa sottostante rispetto alla causa della cambiale autonomamente considerata.
Quando il titolo circola conformemente alla propria natura è infatti preclusa ogni eccezione di natura causale nei confronti dei successivi prenditori. Invece tra il primo prenditore e il debitore che ha formato il titolo, la cambiale non svolge la propria funzione tipica, tanto è vero che il creditore neppure deve levare il protesto per poter agire contro il debitore originario in base all'azione causale (cfr.
Cass. Civ. Sez. I, 9266/2021).
Si dice che nel negozio sostanzialmente astratto la causa c'è, ma se ne prescinde, essendo momentaneamente irrilevante. Ad esempio la sottoscrizione di una cambiale può essere giustificata dall'esistenza di un debito (c.d. rapporto sottostante), ma potrebbe anche non essere stata emessa a fronte di un effettivo rapporto debitorio (c.d. cambiale di favore). In ogni caso questi presupposti non sono rilevanti per la validità dell'obbligazione cambiaria
nota5.
Anche qualora il debito non fosse realmente esistente, in ogni caso, colui che ha firmato la dichiarazione di debito cambiario sarebbe obbligato nei confronti dei successivi giratari del titolo in virtù di questa pura e semplice dichiarazione.
Ciò vale sicuramente per quanto attiene alla natura di titolo astratto, idoneo alla circolazione: non risulterebbe pertanto opponibile al terzo prenditore giratario della cambiale l'inesistenza in concreto del debito
nota6. Corrobora questo assunto anche la considerazione che neppure l'assenza totale di poteri rappresentativi nella creazione del titolo cambiario produce l'ordinario effetto della inefficacia (salvo ratifica) dello stesso. Infatti, ai sensi dell'art.11 del r.d. 1669/1933 il falsus procurator rimane vincolato in proprio anche nei confronti del primo prenditore del titolo (cfr. Cass. Civ., Sez.I,
10388/12 circa le caratteristiche dell'eccezione del soggetto falsamente rappresentato).
L'esistenza o meno di un
debito sostanziale può essere perciò irrilevante per la validità del negozio cambiario e
della conseguente obbligazione nota7.
Questo si spiega in quanto l'esistenza
del rapporto debitorio non costituisce di per sè la
causa del
negozio cambiario, al più costituendone un "motivo".
Se tuttavia
la causa della cambiale può essere individuata nell'effetto di essere obbligati alla effettuazione del pagamento in forza della mera dichiarazione di volersi obbligare cambiariamente, a prescindere da ogni ulteriore aspetto afferente al rapporto sottostante,
allora significa che essa deve reputarsi come autonoma rispetto alla distinta causa afferente al rapporto fondamentale che ne costituisce il presupposto. Questo spiega, come riferito, da un lato l'impossibilità di porre le eccezioni relative al rapporto fondamentale ai successivi prenditori del titolo, dall'altro che sia comunque possibile, nei soli confronti del primo prenditore, svolgere l'eccezione fondata proprio sul detto rapporto sottostante (azione causale). Per quanto forte, l'astrattezza non giunge dunque al punto da obliterare la causa afferente all'obbligazione sottostante anche tra le parti originarie
nota8 .
La ragione della particolare forza della dichiarazione cambiaria (in particolare della maggiore efficacia di essa rispetto a quella propria della semplice ricognizione di debito) deve essere ricercata nella peculiare rilevanza della forma.
Occorre tuttavia osservare che, anche nei negozi astratti, la causa (del rapporto sottostante) ha la sua rilevanza, nel senso che la sua inesistenza o la sua illiceità può togliere efficacia alla causa sovrastante, che consiste nella particolare forza della promessa
nota9. Questo succede soltanto quando la causa sottostante venga a coincidere con la causa cambiaria, il che si verifica quando colui che fa valere l'obbligazione sottostante coincide con il primo prenditore.
Si pensi ora alla medesima dichiarazione (Io sottoscritto Tizio mi obbligo a pagare 100 a Caio) che rifletta l'impegno di un soggetto a pagare una certa somma ad un altro soggetto, tuttavia priva delle caratteristiche formali cambiarie: può a tal proposito evocarsi la figura già menzionata della ricognizione di debito o della promessa di pagamento.
Ai sensi dell'art.
1988 cod. civ. ricognizione di debito e promessa di pagamento dispensano, come già riferito, colui a favore del quale sono fatte dall' onere di provare il rapporto fondamentale. L' esistenza di questo si presume cioè fino a prova contraria. Si parla a tal proposito di
astrazione processuale della causa: in questi casi il profilo causale è costituito unicamente dal sottostante rapporto, verificandosi tuttavia
una inversione dell'onere della prova nota10. E' possibile per chi ha rilasciato la dichiarazione che consiste nella ricognizione di debito dar conto dell'inesistenza di esso: costui è onerato della relativa prova e non colui che pretende di azionarlo. Inoltre la struttura stessa dell'atto ricognitivo rende improponibile ogni ulteriore paragone rispetto ad un titolo di credito come la cambiale. Quest'ultima ha quale connotato essenziale quello della trasferibilità: anzi l'aspetto afferente all'astrazione sostanziale gioca proprio in relazione all'intervenuto trasferimento del titolo ad un soggetto diverso dal creditore, in forza del rapporto fondamentale sottostante. Per quanto attiene alla ricognizione di debito ed alla promessa di pagamento, invece, non si pone neppure un tema analogo, rimanendo confinata l'efficacia all'ambito delle parti.
L'esempio della cambiale serve a dar conto dell'utilità dei negozi astratti: essi sono previsti dalla legge al fine di semplificare l'acquisto e la circolazione di diritti (per quanto attiene alla cambiale, di diritti di credito)
nota11 .
Proprio per questo motivo, producendo effetti di tale rilevanza, per i negozi astratti si richiede sempre una forma particolare, solenne,
ad substantiam actus che ha lo scopo di far presente a chi li pone in essere della importanza di essi
nota12 .
In definitiva si potrebbe ricostruire l'astrazione sostanziale come
un fenomeno di sovrapposizione di due cause distinte: quella afferente al rapporto fondamentale e quella propria dell'atto astratto, ad esempio quella cambiaria, la cui consistenza è stata innanzi descritta.
L'astrazione processuale non evoca invece null'altro se non un'unica causa afferente al rapporto fondamentale che può, a livello processuale, originare una situazione in cui risulta invertito l'onere della prova rispetto alla regola fondamentale di cui all'art.
2697 cod. civ.
nota13.
Note
nota1
Torrente-Schlesinger,
Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 217.
top1nota2
Ciò nonostante il parere contrario di parte della dottrina (Furno,
Accertamento giudiziale e confessione stragiudiziale, Firenze, 1948, p.173 e Montesano,
Confessione ed astrazione processuale, in Riv.dir.proc., vol. I, 1951, p. 83) secondo la quale sarebbe compatibile col nostro ordinamento soltanto l'astrazione processuale.
top2nota3
Galgano,
Diritto privato, Padova, 1994, p. 234, Bianca,
Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p. 441.
top3nota4
Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 779.
top4nota5
Pavone La Rosa,
La cambiale, in Tratt. Dir. civ., dir. da Cicu-Messineo, XXXIX-I, Milano, 1994, p. 66.
top5nota6
Galgano,
Diritto privato, Padova, 1994, p. 410.
top6nota7
Solo tuttavia nei confronti dei terzi prenditori della medesima, giacché "la cambiale manifesta le sue note caratteristiche (natura costitutiva della dichiarazione cartolare, astrattezza e trasferibilità del credito secondo la legge di circolazione dei mobili) quando è immessa nella circolazione ed il credito cartolare è quindi fatto valere da un terzo portatore del documento. Finché il titolo rimane, invece, nelle mani del primo prenditore nessuna delle indicate caratteristiche viene in evidenza." (Pavone La Rosa, op. cit., p. 30).
top7nota8
Bianca,
Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 442.
top8nota9
Pavone La Rosa, op. cit., p. 53 e Torrente-Schlesinger,
Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 217.
top9nota10
Santoro Passarelli,
Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 177.Cfr. in giurisprudenza, con riferimento alla operatività dell'inversione dell'onere della prova nell'ambito della disciplina dell'assegno bancario, Cass. Civ. Sez. II,
7262/06 .
top10nota11
A giudizio del Galgano,
Diritto privato, Padova, 1994, p. 410, nei titoli di credito, la astrazione materiale dalla causa sarebbe la conseguenza del particolare regime di circolazione per essi previsto.
top11nota12
Tant'è che alcuni (Barbero,
Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 257) affermano che in questi negozi "non è questione di irrilevanza della causa, ma di prevalenza della forma sulle ragioni sostanziali del compimento del negozio".
top12nota13
Non sembra si possa accogliere l'opinione di chi (Troisi,
Negozio giuridico, negozio astratto, in Enc. giur. Treccani, p. 10), affermando che promessa di pagamento e ricognizione di debito costituiscono tipiche dichiarazioni
contra se, ritiene che la regola disposta dall'art.
1988 cod. civ. non configurerebbe un regime probatorio dall'onere invertito (e come tale eccezionale), ma il normale regime probatorio scaturente dall'applicazione del principio di autoresponsabilità: se così fosse non si spiegherebbe il motivo per cui il legislatore ha sentito il bisogno di dettare la norma di cui all'art.
1988 cod. civ.
top13Bibliografia
- MONTESANO, Confessione ed astrazione processuale, Riv. dir. proc., I, 1951
- PAVONE LA ROSA, La cambiale, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, XXXIX, 1982
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- TROISI, Negozio giuridico, negozio astratto, Enc. giur. Treccani