Cass. civile, sez. II del 2006 numero 7262 (29/03/2006)


Ai sensi dell'art.1987 cod. civ., le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti dalla legge; secondo quanto previsto dall'art.1988 cod. civ., la promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano colui al quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. In tema di titoli di credito un tale effetto si determina certamente nei rapporti diretti tra traente e prenditore o fra girante e immediato giratario, ma non nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore dell'assegno. In tale caso, infatti, è evidente che mancando la indicazione, sul titolo, del soggetto cui la promessa di pagamento è stata fatta, non vi è ragione di attribuire al mero possessore del titolo stesso , quali che siano le ragioni del titolo stesso, il menzionato beneficio dell'inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale.

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