Cass. Civ., sez. II, n. 7262/2006. Operatività dell'inversione dell'onere della prova e titoli di credito.
Ai sensi dell'art. 1987 cod. civ. e secondo la previsione dell'art.1988 cod.civ., le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti dalla legge. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano colui al quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che, a meno sia data la prova contraria, si presume sussiistente. In tema di titoli di credito un tale effetto si determina certamente nei rapporti diretti tra traente e prenditore o fra girante e immediato giratario, ma non nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore dell'assegno. In tale caso, infatti, è evidente che mancando la indicazione, sul titolo, del soggetto cui la promessa di pagamento è stata fatta, non vi è ragione di attribuire al mero possessore del titolo stesso, quali che siano le ragioni che giustificano l'emissione del titolo stesso, il menzionato beneficio dell'inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale.