Cass. Civ., sez. II, n. 7262/2006. Operatività dell'inversione dell'onere della prova e titoli di credito.

Ai sensi dell'art. 1987 cod. civ. e secondo la previsione dell'art.1988 cod.civ., le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti dalla legge. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano colui al quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che, a meno sia data la prova contraria, si presume sussiistente. In tema di titoli di credito un tale effetto si determina certamente nei rapporti diretti tra traente e prenditore o fra girante e immediato giratario, ma non nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore dell'assegno. In tale caso, infatti, è evidente che mancando la indicazione, sul titolo, del soggetto cui la promessa di pagamento è stata fatta, non vi è ragione di attribuire al mero possessore del titolo stesso, quali che siano le ragioni che giustificano l'emissione del titolo stesso, il menzionato beneficio dell'inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale.

Commento

La pronunzia stigmatizza la portata della distinzione tra astrazione sostaniale ed astrazione processuale. Se il rapporto causale ben può illuminare la portata sostanziale del rapporto tra emittente e primo prenditore del titolo (ad anche del rapporto tra girante e giratario immediatamente successivo di una serie di girate), altrettanto non si può dire con riferimento al semplice possessore del titolo.

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