Assegnazione di azioni non proporzionale al valore dei conferimenti in sede di aumento del capitale sociale



Anche nell'ipotesi di aumento del capitale della società per azioni si reputa sia ammissibile assegnare le azioni in via non proporzionale (art.2346 cod.civ.) rispetto ai versamenti da eseguire. Ciò accade ogniqualvolta vi siano soggetti che si addossano l'onere di sottoscrivere azioni a prezzo tale da compensare il versamento inferiore al nominale di altri soggetti partecipi alla compagine siociale. Questo in modo tale da assicurare che, complessivamente, l'emissione copra l'intero capitale rappresentato dalle azioni nuove.

Nell'ipotesi di aumento del capitale senza esclusione del diritto di opzione e con onere del sovrapprezzo correlato alla partecipazione non proporzionale tra i soci, si può prospettare la situazione che segue. In sede di deliberazione verrà determinato il prezzo di emissione delle azioni. Come è evidente, avrà luogo l'emissione di titoli il cui valore nominale sarà superiore ai conferimenti che alcuni soci saranno tenuti ad eseguire. Il valore nominale delle dette azioni non sarà dunque coperto interamente per effetto dei versamenti che tali soci saranno obbligati ad effettuare nelle casse sociali. E' chiaro che tale differenza dovrà rinvenire pari copertura nel maggior prezzo per le residue azioni di nuova emissione. A questo punto non è detto che tutti i soci che non appartengono alla categoria di quelli beneficiati dal meccanismo delineato siano disponibili a subire l'aggravio economico conseguente. Potrà dunque prespettarsi una siffatta situazione:

a) soci tenuti ad effettuare conferimenti inferiori al valore nominale delle azioni di nuova emissione;

b) soci tenuti ad effettuare conferimenti superiori al valore nominale delle azioni di nuova emissione che esprimano il proprio consenso a sopportarne il maggior peso economico a titolo di sovrapprezzoe stabilirà che, per le azioni emesse con conferimento imputabile a capitale in misura inferiore al nominale, la differenza tra nominale e versamento, trovi capienza nel maggior prezzo di emissione delle altre azioni, che dovrà essere imputato a capitale per il corrispondente importo. Ove non tutti accettino di sopportare l'onere si avrà un'emissione ad almeno tre diversi prezzi: al prezzo di emissione normale (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) per chi non intenda addossarsi l'onere della copertura delle azioni liberate con conferimento che non copre il capitale; al prezzo di emissione per chi tale onere si addossi; al prezzo di emissione (seppur tecnicamente sussista) per gli azionisti che ricevono azioni non coperte (integralmente) da conferimento imputabile a capitale (o sovrapprezzo).

In tali ipotesi sembra opportuno che i soci manifestino già prima della formale riunione assembleare le loro intenzioni, provvedendo al versamento in conto futuro aumento di capitale almeno del 25 per cento dell'aumento più l'intero sovraprezzo. Laddove la deliberazione di aumento del capitale con attribuzione (anche) di azioni senza conferimento a copertura (integrale) di capitale e sovrapprezzo fosse assunta con esclusione dell'opzione, il parere di congruità dei sindaci (o della società di revisione) ovviamente dovrà attestare che il prezzo di emissione non solo è capiente per salvaguardare la posizione dei soci il cui diritto di opzione è stato escluso, ma comprende anche quanto necessario ad assicurare la copertura di azioni il cui prezzo di emissione non copre completamente capitale e sovrapprezzo. Nell'ipotesi dell'art. 2441, IV comma, cod.civ., ove parte delle azioni non siano emesse a valore di mercato, sarà necessario che il prezzo di emissione delle rimanenti azioni sia tale da compensare la differenza tra prezzo di emissione e valore di mercato. In ogni caso l'aumento del capitale dovrà necessariamente essere non scindibile: solo per tale via si ha la sicurezza che sia rispettato il principio per cui il valore complessivo dei conferimenti non dovrà essere inferiore all'aumento di capitale. L'operazione non derogherebbe nemmeno alla regola generale che richiede l'uguaglianza di valore delle azioni e dei relativi diritti in capo ai possessori. Infatti, la graduazione di sovrapprezzi proposta è irrilevante in ordine ai diritti dell'azionista, spiegando ed esaurendo i propri effetti nell'operazione di conferimento. Sembra, inoltre, preferibile che la deliberazione in oggetto sia comunque assunta all'unanimità. È dubbio, infatti, che si possa deliberare un aumento imponendo a (tal uni) soci (in modo proporzionale al possesso di ciascuno) di sottoscrivere a prezzo tale da compensare il conferimento inferiore alla corrispondente imputazione a capitale del conferimento (seppur sussista) di altri sostenitori. Non sembrano correttivi sufficienti per sostenere la deliberabilità dell'operazione a maggioranza il recesso o l'attribuzione di azioni dotate di privilegi ai sottoscrittori che versino un prezzo maggiore. Nel caso di aumento nella s.r.l., a maggior ragione, non si potrà immaginare un aumento con assegnazione delle partecipazioni non proporzionale al conferimento se non in forza di un accordo unanime tra i soci che possa derogare alla rigidissima disciplina della parità di trattamento tra i soci. Peraltro, attraverso tale operazione si potrà dare attuazione al conferimento d'opera definito "spurio" o fuori capitale, ossia l'assunzione dell'impegno lavorativo o addirittura del nome e della fama a favore della società a titolo di mero apporto di patrimonio a latere della liberazione della partecipazione mediante conferimento degli altri soci.

Prassi collegate

  • Quesito n. 525-2014/I, Riduzione del capitale per perdite - utilizzo della riserva in conto futuro aumento di capitale
  • Quesito n. 806-2013/I, Finanziamento infruttifero postergato ex art. 2467 c.c. in pendenza di delega per aumento di capitale
  • Quesito n. 696-2013/I, Ricostituzione del capitale
  • Quesito n. 811-2013/I, Conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, durata del primo esercizio sociale, nomina dell’organo di controllo
  • Conferimento di crediti, sopravvalutazione nella relazione di stima e possibili rimedi

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