La distribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti



L'art. 2346, IV comma, cod.civ., dispone che "a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento". La norma prosegue affermando che "l'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni", lasciando in tal modo intendere che è possibile, a seguito di pattuizioni, determinare una distribuzione delle azioni tra i soci in misura non proporzionale al conferimento.
La nuova norma va posta in relazione con l'abbandono del tradizionale divieto di emissione delle azioni per somma inferiore al loro valore nominale sancito dal vecchio testo dell'art. 2346 cod.civ., e va letta in combinato disposto con l'art. 2346, V comma, cod.civ., secondo cui "in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale".
Tale ultima disposizione rappresenta infatti il necessario correttivo per impedire che l'assegnazione di azioni in misura non proporzionale al conferimento si traduca in una lesione dell'effettività del capitale sociale.
In altre parole, una volta che si assicuri che il valore dei conferimenti, valutati nel loro complesso, non risulti inferiore all'ammontare globale del capitale sociale, nulla vieta che la ripartizione del capitale tra i soci possa essere liberamente determinata tra i medesimi, poiché ciò attiene esclusivamente agli interessi di questi e non tocca gli interessi della società o dei terzinota1.
La possibilità di un'attribuzione di azioni non proporzionale al conferimento, si pone in tal modo come una tecnica di diversificazione delle posizioni dei soci alternativa a quella delle azioni di categoria speciale.
Nel primo caso, infatti, l'esigenza connessa alla diversificazione delle posizioni dei soci viene perseguita e raggiunta già in sede di acquisizione del conferimento, ma senza alterare formalmente i diritti facenti capo all'azione e dunque senza che trovi applicazione la disciplina relativa alle azioni di categoria. Nel secondo caso, invece, l'interesse alla diversificazione non viene attuato in sede di acquisizione del conferimento, ma in un secondo momento, tramite l'attribuzione alle azioni di diritti patrimoniali e/o amministrativi diversi da quelli inerenti alle azioni ordinarie.
Secondo la dottrinanota2, gli obiettivi economici che lo strumento in esame mirerebbe a perseguire sono molteplici:
a) Bilanciamento di un conferimento "atipico" non imputabile a capitale;
b) Mantenimento dell'equilibrio raggiunto dai soci nei loro accordi preventivi, quando l'esperto attribuisca a un conferimento in natura un valore inferiore rispetto a quello attribuitovi dai soci;
c) Realizzazione di una forma di remunerazione anticipata per incarichi da svolgere all'interno dell'organizzazione societaria o per prestazioni da eseguire nei confronti della società da parte del beneficiario di azioni emesse a fronte di altrui conferimenti: si pensi ad incarichi e prestazioni da regolare nell'atto costitutivo;
d) Attribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti in relazione a rapporti extrasociali esistenti tra i soci conferenti in surplus ed i soci beneficiari delle azioni corrispondenti a tale plusvalore, tenendo presente l'estrema varietà degli interessi extrasociali suscettibili di realizzazione attraverso la distribuzione non proporzionale delle azioni.
Sono molti i problemi dottrinali sorti su questo tema.
La dottrina ha infatti discusso circa la rilevanza giuridica della distribuzione delle azioni non proporzionale ai conferimenti nel rapporto tra soci e terzi, tra i soci stessi, e nel rapporto tra soci e societànota3.
Infine, non è per nulla chiaro se sia o meno necessario riportare nell'atto costitutivo i profili funzionali volti a rendere ragione, se non addirittura a giustificare lo squilibrio nell'attribuzione di cui stiamo dando contonota4.

Note

nota1

Proprio per questa ragione la disposizione in esame non può essere ritenuta in contrasto con l'art. 8, I comma, della seconda direttiva comunitaria secondo cui "le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale o, in mancanza di questo, al valore contabile", la cui ratio con ogni evidenza attiene esclusivamente all'esigenza di assicurare l'effettiva formazione del capitale sociale. Cfr. AA.VV., La riforma delle società: commentario del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, a cura di Sandulli-Santoro, Torino, 2003, p. 129.
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nota2

Cfr. AA.VV., Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di Benazzo- Patriarca-Presti, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano 2003, p. 108.
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nota3

Nei rapporti tra soci e terzi, ad esempio, assume rilevanza il giudizio di onerosità/gratuità dell'attribuzione compiuta dal conferente, con le azioni corrispondenti al conferimento a lui non pervenute, in favore del beneficiario delle stesse. Tale giudizio è rilevante in ordine alla esperibilità delle azioni revocatorie finalizzate all'aggressione/recupero, a vantaggio dei creditori del conferente, delle azioni emesse a fronte del conferimento ed indirizzate a soggetti diversi dal conferente. Cfr. AA.VV., Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, cit., p. 110.
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nota4

Cfr. Colavolpe, La nuova disciplina delle categorie di azioni, in Le Società, 2003, p. 1595.
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Bibliografia

  • AA.VV., Il nuovo diritto societario fra società aperte e società provate, Milano, Quaderni di giurisprudenza commerciale, a cura di Benazzo-Patriarca-Presti, 2003
  • AAVV, La riforma delle società: commentario del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.6, Torino, a cura di Sandulli-Santoro, 2003
  • COLAVOLPE, La nuova disciplina delle categorie di azioni, Le Società, 2003

Prassi collegate

  • Quesito n. 70-2016/T, Conferimento azienda a liberazione della quota di partecipazione altrui, adempimento del terzo, conferimento non proporzionale
  • Quesito n. 155-2015/I, Assegnazione di partecipazioni non proporzionali in sede di aumento gratuito di capitale
  • Quesito n. 95-2015/I, Diritti particolari ex art. 2468, c.c. e nomina di amministratore delegato
  • Quesito n. 105-2015/I, Srl e diritto di voto non proporzionale alla partecipazione

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