Assegnazione di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti: mancata iscrizione nel registro delle imprese



Si può ipotizzare che, successivamente all'effettuazione dei versamenti in denaro da parte dei conferenti, la società non venga iscritta nel registro delle imprese nel termine di cui all'art. 2331, IV comma, cod.civ.. A chi dovrà essere effettuata la restituzione delle somme depositate presso la banca a norma dell'art. 2342, II comma, cod.civ. ? (in tema di s.p.a.; per quanto invece atttiene alla s.r.l. cfr. l'art. 2464, IV comma, cod.civ.). Essa profitterà ai conferenti nella stessa misura in cui abbiano effettuato le erogazioni ovvero anche a coloro che sarebbero stati beneficiati dall'assegnazione non proporzionale delle azioni?

Nel caso della società per azioni il nodo è risolto normativamente . La restituzione deve essere effettuata al sottoscrittore, cioè all'assuntore dell'obbligazione di conferimento in forza dell'art. 2331, IV comma, cod.civ.. Più problematica è la soluzione del problema riferito alla società a responsabilità limitata, anche se l'art. 2463, ultimo comma, cod.civ. richiama integralmente l'art. 2331 cod.civ.. Con riferimento alla disciplina della società a responsabilità limitata si fa sempre menzione di conferimenti, mai di correlata sottoscrizione. Ben potrà trarsi indicazione dall'atto costitutivo circa il nominativo di chi si sia assunto l'obbligo di eseguire il versamento. A costui andranno restituite le somme versate, dato che, in difetto della venuta ad esistenza della società tale versamento ormai si palesa privo di giusitificazione causale. Analoghe considerazione dovrebbero valere per quanto attiene all'eventuale liberazione dall'obbligo di eseguire i susseguenti versamenti fino alla copertura integrale delle azioni emessenota1.

Cosa riferire invece sul funzionamento della disciplina del socio moroso in caso di assegnazione non proporzionale? Sicuramente la diffida ad adempiere prevista dagli artt. 2344 e 2466 cod.civ. dovrà essere indirizzata al sottoscrittore nel caso della società per azioni (o a colui che viene identificato come obbligato nell'atto costitutivo della s.r.l.). Tuttavia il socio beneficiario dell'assegnazione non proporzionale sarà successivamente chiamato a rispondere in via sussidiaria nell'ipotesi di inadempimento del soggetto obbligatonota2.

Infine, per quanto riguarda gli artt. 2356 e 2472 cod.civ., nel caso di trasferimento delle partecipazioni non interamente liberate, responsabile in subordine al socio acquirente per i versamenti ancora dovuti sarà "l'alienante-socio beneficiario". Le norme in esame impongono al socio beneficiario alienante l'onere di ottenere dal conferente che ha contratto l'obbligazione ad effettuare il versamento la liberazione della partecipazione prima della cessione della stessa. Qualora il socio beneficiario cedente sia stato costretto a liberare la quota ceduta di sua tasca ben potrà agire in via di regresso nei confronti del socio obbligato al conferimento.

Note

nota1

Si potrebbe anche affermare che il socio avvantaggiato nella partecipa;zione sociale dall'altrui conferimento conferisca una sorta di credito nel confronto dell'altro socio "conferente" anche in suo luogo, con conseguente applicazione della disciplina del conferimento di crediti e con conseguente integrale liberazione delle partecipazioni all'atto del conferimento di credito sui generis. Ma tale costruzione sembra macchinosa.
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nota2

Per quanto riguarda la partecipazione in s.r.l., parte della dottrina si è interrogata se un soggetto che abbia sottoscritto il 50 per cento del capitale sociale, ma abbia diritti sociali che valgano per il 70 per cento cedendo la quota di capitale, la ceda comprensiva dei diritti in misura del 70 per cento, oppure no. Secondo tale dottrina, "allo stato attuale, può essere più appropriato ritenere che il silenzio del legislatore in merito alla trasferibilità o meno della partecipazione non proporzionale al conferimento eseguito, possa essere letto nel senso che la scelta è, ancora una volta, demandata all'accordo tra i soci. Essi, così, potranno prevedere opportune clausole statutarie che ammettano o meno il trasferimento della partecipazione così come si configurava in capo al socio cedente, piuttosto che stabilire che il trasferimento deve presupporre un riallineamento della partecipazione alla quota di capitale conferito".Sembrerebbe però più appropriato ritenere che oggetto del trasferimento sia la "partecipazione" e non la "quota capitale", né sembra che la maggior partecipazione attribuita al socio rientri tra quei particolari diritti di cui al III comma dell'art. 2468 cod.civ., che richiedono l'unanimità dei soci per il trasferimento in capo a terzi. L'assegnazione di un maggior valore partecipativo al socio sembra definitivo e peraltro il riallineamento sembra si possa realizzare in pratica solo con una cessione parziale della partecipazione dal socio beneficiario al socio conferente, cessione a cui eventualmente il socio beneficiario si sia obbligato in sede di costituzione della società.
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Prassi collegate

  • Studio n. 48-2016/I, Diritti particolari sugli utili nella s.r.l.: le clausole dell’atto costitutivo
  • Quesito n. 102-2012/I, Vincolo di destinazione degli utili a futuri aumenti di capitale
  • Studio n. 242-2011/T, I diritti particolari del socio. Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie

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