La proprietà temporanea



Si agita tra gli interpreti il quesito se il diritto di proprietà debba ritenersi indispensabilmente connotato dalla perpetuità, ovvero se sia ammissibile una proprietà anche temporanea nota1.

Nel codice civile vi sono ipotesi che sembrano configurare un diritto di proprietà di questa specie.

Occorre anzitutto sgombrare il campo da un potenziale equivoco: con il termine di proprietà temporanea si intende alludere ad un diritto di proprietà che sia intrinsecamente a tempo determinato, connotato da una scadenza ad effetti "reali", vale a dire opponibili ai terzi nota2.

Si è infatti rilevato che ogni proprietà è necessariamente temporanea, nel senso che un soggetto può disporne alienandola. E' altresì possibile che venga meno lo stesso soggetto titolare, determinando una vicenda successoria. Con tutta evidenza in questi casi la temporaneità è riferita al soggetto e non al diritto.

Perpetuità del diritto sta invece a significare che esso non può avere termine erga omnes, ciò che comporterebbe alla scadenza prefissata un automatico trasferimento della proprietà, del tutto indipendente da una manifestazione di volontà del titolare.

L'opinione di quanti sono contrari a ritenere ammissibile la temporaneità della proprietà fa leva sul contenuto necessario del diritto: se esso consiste indispensabilmente nella somma delle facoltà di godimento e di disposizione è giocoforza giungere ad un giudizio negativo nota3 .

Anche prima del termine finale del diritto il proprietario risulterebbe infatti deprivato della facoltà di disposizione, proprio in vista della "scadenza" del suo diritto nota4 .

Questo ragionamento non è condivisibile dal punto di vista logico: occorre infatti chiarire quali siano i limiti del potere di disposizione. A nessuno può venire in mente che Tizio non sia proprietario del suo fondo solo perchè non può alienare il confinante fondo di Caio: questo perchè risulta chiaro che la proprietà fondiaria possiede una dimensione spaziale determinata. Se alla dimensione spaziale si sostituisce tuttavia quella temporale, il concetto di fondo non muta.

Può allora non essere vero che al titolare della proprietà temporanea faccia difetto la facoltà di disposizione: egli potrà disporre del diritto nei limiti cronologici dei quali esso è connotato. Se Tizio è proprietario di un fondo fino al 31 dicembre 2010 egli potrà alienare la proprietà nei limiti di tale tempo; non potrà cedere la proprietà oltre la "scadenza", proprio come non può alienare il fondo confinante che non gli appartiene.

In realtà queste considerazioni rischiano di palesarsi tautologiche: il vero problema infatti consiste nello stabilire se si possa dire che il diritto di proprietà sia qualificato, oltre che da una dimensione spaziale, anche da un termine temporale nel senso riferito ovvero se le ipotesi previste dalla legge debbano essere considerati come eccezionali.

Il codice civile prevede infatti casi che possono essere ricondotti al fenomeno in esame:

  1. la sostituzione fedecommissaria, nei limiti in cui risulta ammissibile nota5 (artt. 692 e ss. cod.civ.);
  2. la donazione con patto di riversibilità (art. 791 cod.civ.)
  3. la proprietà superficiaria a tempo determinato (art. 953 cod.civ.) nota6;
  4. il legato a termine (art.640 cod.civ.).

Si discute se risulti ammissibile che l'autonomia negoziale delle parti dia vita ad ulteriori fattispecie. E' possibile, ad esempio, apporre un termine finale al diritto di proprietà che venga alienato?

Si pensi anche al fenomeno della multiproprietà, che parte della dottrina ha inquadrato nella tematica in esame, anche se, a rigore, occorrerebbe parlare non tanto di proprietà temporanea, quanto di proprietà turnaria .

Note

nota1

Opinioni discordanti su tale tematica si possono rinvenire in Di Prisco, La proprietà temporanea, Napoli, 1979, e in Santoro-Passarelli , Proprietà e impresa, in Ordinamento e diritto civile, Ultimi saggi, Napoli, 1988, p.210.
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nota2

Si tratterà perciò di un diritto intrinsecamente limitato da una modalità temporale, destinata ad intaccare la stessa sostanza del diritto e non a rimanere un mero accidente (Di Majo, voce Termine, in Enc.dir., p.194).
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nota3

Per accettare l'idea di una proprietà temporanea bisogna accedere alla tesi secondo la quale può essere scorporato dal diritto di proprietà il potere di disposizione. Identificandosi in questo modo la proprietà col potere di godere, finché quest'ultimo permanesse in capo all'alienante, costui continuerebbe ad esserne il proprietario. V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.473.
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nota4

La struttura sostanziale del diritto di proprietà infatti sembrerebbe "non sopportare limiti di durata", altrimenti venendo ad intaccare "le tradizionali prerogative proprietarie" (Di Majo, cit., p.194).
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nota5

Cfr. Natoli, L'amministrazione di beni ereditari, l'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione dell'eredità, II ed., Milano, 1969; Piras, La sostituzione fedecommissaria nel diritto civile italiano, Milano, 1952, p.51.
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nota6

C ontra Di Majo, cit., p.195, per il quale la cd. proprietà superficiaria non sarebbe un vero e proprio diritto di proprietà, dovendo pur sempre essere ricondotta alla categoria dei diritti in re aliena.
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Bibliografia

  • DI MAJO, Termine, Enc.dir., XLIV, 1992
  • DI PRISCO, La proprietà temporanea, Napoli, 1979
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PIRAS, La sostituzione fedecommissaria nel diritto civile italiano,, Milano, 1952
  • SANTORO PASSARELLI, Proprietà e impresa, Napoli, Ordinamento e diritto civile, Ultimi saggi, 1988


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