Codice Civile art. 768-sexies


RAPPORTI CON I TERZI (Il capo V-bis, comprendente gli articoli da 768-bis a 768-octies, è stato aggiunto dall'art. 2 della Legge 14 febbraio 2006, n. 55)

1. All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
2. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.
(Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge 14 febbraio 2006, n. 55)

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