Annotazioni sull'atto pubblico (art. 59 l.n.)



L'integrità documentale dell'atto pubblico è quel principio, unanimemente condiviso, in base al quale il contenuto del documento, una volta completata la procedura di documentazione, non può in nessuna maniera o momento essere alterato.

Tale postulato, trova conferma in ambito notarile nelle norme che disciplinano l'esecuzione delle correzioni del testo mediante regolare "postilla"; nell'obbligo per il notaio di non lasciare spazi in bianco all'interno dell'atto notarile nota1, e nelle prescrizioni dell'art. 59 l.n. per quanto riguarda eventuali integrazioni, da inserire in atto dopo che lo stesso sia stato idoneamente completato.

L'art. 59 l.n. pone un chiaro divieto (non solo al notaio), di effettuare annotazioni sull'atto pubblico, ad eccezione di quegli elementi e dati che l'ordinamento stesso ritiene necessario, anzi obbligatorio riportare sul documento.

La legge notarile individua alcune annotazioni consentite nota2, che quindi, possono essere riportate in atto senza violare il contenuto dell'art. 59 l.n..

Tra le annotazioni consentite sono previste le formalità ipotecarie demandate al notaio per obbligo di legge; gli estremi dell'omologa; la dichiarazione di nullità dell'atto a seguito di sentenza (prevista dall'art. 70 reg. not.); la revoca espressa del mandato o della procura.

La dottrina suddivide le annotazioni possibili sul documento tra obbligatorie e facoltative, riconoscendo a tutte una importanza per l'ordinamento.

E' stato affermato che, a stretta interpretazione dell'art. 59 l.n. , non siano ricomprese nell'ambito delle annotazioni possibili, quindi ammesse, quelle relative a formalità ipotecarie di natura volontaria e non "per obbligo di legge" (art. 23 R.D.L. 1737/24).

Il riferimento è alle garanzie reali rilasciate a seguito, ad esempio, di operazioni di mutuo o altro finanziamento.

Stante l'importanza di rinvenire in atto elementi essenziali, quali i dati di una garanzia reale concessa, e la particolare ampiezza del fenomeno del finanziamento a mezzo mutuo, non si ritiene che la tesi esposta colga nel segno, vista l'importanza della presenza in atto di elementi fondamentali, attinenti ad operazioni eseguite materialmente solo dopo la nascita del documento atto pubbliconota3.

Giustamente è stato sottolineato che l'articolo della legge notarile, pur ponendo un divieto di carattere generale, che mira a preservare l'integrità del documento, consente al notaio di riportare in atto, facoltativamente, quegli elementi mancando i quali "si avrebbero effetti negativi in relazione all'attuazione della disciplina che il legislatore ha dettato" nota4.

Si ritiene quindi ammissibile che, pur nel rispetto del divieto posto con l'art. 59 l.n., nell'atto trovino posto tutte le annotazioni necessarie ed attinenti alla migliore circolazione del documento nota5.

L'annotazione sull'atto pubblico non può che essere eseguita sotto la diretta responsabilità del notaionota6, il quale assume su di se la responsabilità in merito al contenuto dell'annotazione stessa.
A tale proposito va ricordato che con l'art. 36 , I e II comma della Legge n. 340 del 2000, gli atti pubblici notarili non sono più avviati alla registrazione in originale. Per tale motivo l'annotazione sull'atto degli estremi dell'avvenuta registrazione fiscale competono al notaio, il quale dovrà necessariamente sottoscrivere tale annotazione, in ossequio a quanto stabilito dal III comma della citata norma .

Note

nota1

Entrambi i principi si trovano codificati nell'art. 53 l.n..
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nota2

Per una elencazione delle annotazioni obbligatorie o facoltative cfr. Di Fabio, Manuale di Notariato, Milano, 1981, p. 201.
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nota3

Analogo riferimento va fatto ad esempio per l'annotazione del rilascio della copia esecutiva (che potrebbe anche svolgere la funzione del TEE di cui al regolamento CE 805/2004, dovendo il notaio essere annoverato tra le autorità che formano atti pubblici ai sensi dell'art. 8 della l. 122/2016), annotazione questa che anche se non richiesta svolge una funzione importante, consentendo di procedere al rilascio della seconda copia esecutiva richiedendo a ragion veduta l'autorizzazione al Giudice. Idem per la comunicazione allo Stato civile delle convenzioni matrimoniali ecc..Giova rilevare come non sia consentita la formazione di copia esecutiva (e, a maggior ragione, sia dunque inibita la relativa annotazione sull'originale), nell'ipotesi del contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecariamente garantita, anche se perfezionato per atto pubblico. Tale negoziazione infatti, per propria struttura, non è in grado di attestare in maniera autonoma la certezza, l'esigibilità e la liquidità del credito, i cui importi ben possono variare in dipendenza del concreto impiego (cfr. Tribunale di Mantova, 22 settembre 2004).
Analogamente non è possibile rilasciare copia esecutiva dell'atto con il quale sia stata costituita ipoteca volontaria a garanzia di obbligazione fidejussoria in favore di una società terza per un finanziamento ancora da concedersi, facendo difetto i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di somme a debito (Cass. Civ., Sez. III, 17886/11)
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nota4

RQ CNN, prot. 739 del 25 marzo 1993, n. 541.Il notaio deve effettuare sull'originale dell'atto solo le annotazioni espressamente previste come obbligatorie e può effettuare quelle previste come facoltative dalla legge o quelle la cui mancanza inciderebbe negativamente sull'attuazione della disciplina che il legislatore ha dettato per l'istituto cui l'annotazione si riferisce. In particolare il notaio non può essere obbligato a procedere all'annotamento a margine dell'originale degli estremi dell'omologazione, delle convenzioni matrimoniali e del rilascio di copia esecutiva.
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nota5

Ad analoga conclusione perviene Boero, La legge notarile commentata, Torino, 1993 p. 367.
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nota6

Ad eccezione ad esempio dei dati di registrazione, che erano apposti sull'originale dall'Ufficio del Registro.Attualmente, per effetto dell'entrata in vigore della novella in tema di delegificazione e del sistema di percezione dell'imposta per via telematica, l'annotazione viene eseguita direttamente dal notaio.
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Bibliografia

  • BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993
  • DI FABIO M., Manuale di Notariato, Milano, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 19-2016/C, Rilascio della copia esecutiva di un atto costitutivo di srl contro il socio moroso
  • Quesito n. 769-2014/C, Sul rilascio della copia esecutiva di un atto di accollo di mutuo
  • Quesito n. 416-2014/C, Sul rilascio della seconda copia esecutiva e la delegabilità del provvedimento di autorizzazione ex art. 476 cpc
  • Quesito n. 1038-2013/C, Sussistenza dei requisiti per il rilascio della copia esecutiva dell’atto pubblico
  • Quesito n. 28-2014/C, Sul rilascio della copia esecutiva di un atto pubblico di vendita immobiliare sulla base di un accollo
  • Quesito n. 704-2006/C, Mutuo condizionato e successiva stipula di atto di erogazione
  • Quesito n. 17-2006/C, Spedizione in forma esecutiva di scritture private autenticate

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