Tribunale di Mantova del 2004 (22/09/2004)


L'atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, per avere la qualità di titolo esecutivo in relazione ad una obbligazione pecuniaria, deve essere in grado di fornire autonomamente contezza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito; non può quindi essere considerato titolo esecutivo l'atto pubblico di apertura di credito bancario, in quanto la messa a disposizione da parte dell'istituto bancario di una determinata somma non implica che l'accreditato sia debitore della soma stessa, visto che il debito nasce solo con la diretta utilizzazione del credito.

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