Amministrazione e rappresentanza nella società in nome collettivo



Non esiste una disciplina specifica dell'attività di amministrazione nell'ambito della disciplina codicistica riservata alla società in nome collettivo. La ragione è agevole da intendere: valgono, al riguardo, le regole generali approntate per la società semplice (artt. 2257 e ss. cod. civ.). La norma citata, a propria volta, fa riferimento ai criteri generali di gestione dell'impresa di cui al II comma dell'art. 2086 cod.civ., come modificato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 16 marzo 2019.

Per la rappresentanza le cose vanno un poco diversamente. L'art. 2298 cod. civ. infatti detta regole in parte divergenti rispetto a quelle di cui all'art. 2266 cod. civ. .

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  • Quesito n. 104-2011/I, Revoca dell’amministratore di snc nominato nell’atto costitutivo e nomina del nuovo

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