Codice Civile art. 2266


SEZIONE III Dei rapporti con i terzi (RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA')
1. La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
2. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell' oggetto sociale.
3. Le modificazioni e l' estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall' articolo 1396.

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