Disposizioni Attuative Codice Civile art. 47


1. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.
(Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 9 gennaio 2004, n. 6)

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