Si discute sul titolo giustificativo delle
attribuzioni effettuate al convivente more uxorio che si pongano al di fuori delle eventuali liberalità donative.
Il problema consiste nel fatto che, frequentemente, queste elargizioni si pongono a fronte di una collaborazione che è stata in fatto prestata in favore del soggetto elargitore. V'è pertanto chi reputa che esse configurino donazioni remuneratorie
nota1, ad altri sembra trattarsi di atti di adempimento di obbligazione naturale (Tribunale di Roma,
13/05/95 ; Cass. Civ. Sez. III,
285/89 )
nota2. A quest'ultimo riguardo occorre che dette prestazioni o attribuzioni possano dirsi rese in adempimento di doveri di carattere morale, ciò che non sarebbe quando esse si concretassero in un esorbitante arricchimento del convivente (Cass. Civ. Sez. II,
3713/03). A criteri di adeguatezza e di proporzionalità fa riferimento anche Cass. Civ., Sez. I,
1277/2014, in relazione ad erogazioni effettuate dal convivente non soltanto per il mantenimento, ma anche per essere accantonate su un conto corrente. Non vi sarebbe dunque titolo per la restituzione delle dette somme per il tramite dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Note
nota1
Barnini, voce Obbligazione naturale, in Enc.giur.Treccani, vol.XXI, p. 2.
top1nota2
Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 79.
top2Bibliografia
- BARNINI, Obbligazione naturale, Enc.giur. Treccani, XXI
- BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
Prassi collegate
- Studio n. 326-2012/C, Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale