In relazione all'eterogenea natura dell'adempimento (evocato in senso del tutto generico) la questione della revocabilità dell'atto
ex art.
2901 cod.civ. si pone in maniera altrettanto variegata.
Sicuramente passibile di revoca è l'adempimento del terzo (
art.1180 cod.civ. ), la cui causa può essere sia onerosa (quando il soggetto adempiente si surroghi nei diritti del creditore, a propria volta vantando un diritto di credito nei confronti del debitore originario) ovvero gratuita (quando, al contrario, non si dia surrogazione, venendo l'adempimento a concretare una liberalità indiretta)
nota1. Nell'esempio appena accennato i requisiti, ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, saranno quelli che l'art.
2901 cod.civ. viene a descrivere e consistenti rispettivamente nella sufficienza del
consilium fraudis nell'ultimo caso o nell'indispensabilità della
scientia fraudis del terzo nella prima eventualità (natura onerosa dell'adempimento).
Per quanto invece attiene al
pagamento, vale a dire all'adempimento concernente un'obbligazione pecuniaria, il III comma dell'art. 2901 cod.civ. espressamente dispone
la non assoggettabilità a revocatoria quando esso venga eseguito in relazione ad un debito scaduto. La giustificazione del disposto viene rinvenuta nell'ordinaria qualificazione del pagamento in chiave
di atto dovuto nota2. Prescindendo in questa sede dalla disamina afferente all'ambiguità di una siffatta terminologia, è comunque possibile osservare che la locuzione coglie la natura necessitata, non discrezionale dell'atto. Il debitore non possiede alcun margine di apprezzamento circa l'opportunità o meno di procedere al pagamento di un debito il cui termine di adempimento sia scaduto (pur essendo, beninteso, libero di pagare o meno subendo, in caso di inerzia, la conseguenza di dover subire gli atti del giudizio). Egli semplicemente deve (= è obbligato) provvedervi, non potendo pertanto né egli medesimo, né il creditore che riceva il dovuto, subire alcuna conseguenza con riferimento alla praticabilità del rimedio qui in considerazione
nota3.
Occorre peraltro precisare che il pagamento può essere considerato non soggetto a revocatoria soltanto quando concerne un debito scaduto e non quando si riferisca ad un'obbligazione appena sorta che preveda un termine (di adempimento, non di efficacia) non ancora attuale. Il fatto non si spiega in relazione all'eventuale alterazione di una
par condicio creditorum che non trova modo di essere applicata nell'ambito qui in considerazione (a differenza di quanto è dato di poter osservare in materia di istituti fallimentari: cfr. gli
artt.65,
66,
67 legge fallimentare). E' ben possibile che il debitore paghi uno dei suoi creditori prima di altri: quello che conta è che si tratti comunque di crediti esigibili, il cui termine di adempimento sia maturato, diversamente atteggiandosi il pagamento come fraudolento, dunque assoggettabile, come tale, all'azione revocatoria
nota4.
Cosa riferire di quella specie di adempimento consistente nella
stipulazione di un contratto definitivo? Si pensi alla negoziazione conclusa in esecuzione degli obblighi scaturenti dal precedente perfezionamento di contratto preliminare. Anche in questa ipotesi l'atto non sarà revocabile, a meno che la stessa stipulazione preliminare non possa essere definita come effettuata in frode ai creditori (Cass. Civ. Sez. III,
9970/08). In senso diametralmente opposto, tuttavia, si veda Cass. Civ., Sez. I,
17995/11 che ha ancorato la valutazione degli elementi posti a base dell'accoglimento della domanda intesa a revocare l'atto di disposizione al tempo del contratto definitivo.
Rimane da chiedersi quale sia la sorte degli altri atti alternativi rispetto all'adempimento per il cui tramite l'obbligazione può essere estinta. Si pensi ad esempio alla
novazione oggettiva. E' stato deciso a questo proposito che quest'ultima, quando si accompagni alla prestazione di una garanzia ipotecaria che, a rigore, non si presenta come "dovuta" in senso tecnico, non potrebbe essere ritenuta esclusa dalla revocatoria ai sensi del III comma dell'
art.2901 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. III,
12123/90 ; Cass. Civ. Sez. III,
7119/96).
Note
nota1
V. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p.196.
top1nota2
Così, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p.451
top2nota3
Si veda Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.131.
top3nota4
Cfr. Bianca, op.cit., p.452.
top4Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994