I presupposti per l’azione di revocatoria fallimentare vanno accertati al momento della stipula del contratto definitivo e non del preliminare. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 17995 del 1 settembre 2011)

L’indagine circa la sussistenza dei presupposti per l’azione della revocatoria fallimentare va compiuto con riferimento al momento del contratto definitivo di vendita del bene e non a quello di sottoscrizione del preliminare. Solo con la stipula del contratto di trasferimento, infatti, l’immobile, fuoriesce dal patrimonio del fallito ed è così sottratto alla garanzia dei creditori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Discutibile l'esito interpretativo raggiunto dalla S.C.
Se infatti si riflette sul fatto che la cogenza del contratto preliminare e gli obblighi da esso promananti sonno il motore effettuale del contratto definitivo, non riesce agevole ricollegare a quest'ultimo il momento della valutazione di tutti quegli elementi (tanto di natura oggettiva, quanto di natura soggettiva, con speciale riferimento alla partecipazione alla frode da parte del promissario acquirente o, quantomeno, nella scientia in capo a costui della gravità della situazione debitoria del promittente alienante) che sono alla base della decisione culminante nella revoca della stipulazione in frode ai creditori.

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