Cass. Civ., sez. III, n. 9970/2008. L’azione revocatoria non può avere ad oggetto un contratto preliminare

Non sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione (cosiddetti atti dovuti) e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, essendo la stipulazione del negozio definitivo l'esecuzione doverosa di un "pactum de contrahendo" validamente posto in essere ("sine fraude") cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi.

Commento

La S.C. puntualizza come l'elemento dell'eventus damni debba essere riferito alla stipulazione definitiva, mentre quello del consilium fraudis vada invece ricondotto al perfezionamento dell'accordo preliminare. Pertanto solo ove quest'ultimo sia stato assunto in frode ai creditori sarà soggetto ad azione revocatoria.

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