I casi di acquisto
a non domino non connotati dall'elemento del possesso sono contrassegnati da una tutela dell'acquirente che non opera verso chiunque venga a contestarne il titolo.
La protezione viene infatti accordata soltanto nei confronti di un determinato soggetto che si identifica in colui che aveva in precedenza alienato il diritto al dante causa del soggetto tutelato nota1.Ipotizziamo che Tizio alieni a Caio un diritto in base ad un atto nullo e Caio nuovamente venda il medesimo diritto a Sempronio. Secondo le regole proprie degli acquisti a titolo derivativo, una volta dichiarato nullo il primo atto di vendita dovrebbe, a rigore, essere travolta anche la seconda alienazione (
resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis ). In determinate situazioni, tuttavia, la legge interviene a tutela del terzo subacquirente, dettando una serie di prescrizioni in forza delle quali il venir meno del precedente titolo di acquisto non comporta il parallelo venir meno degli atti derivati.
Per descrivere questa situazione potremmo fare ricorso alla locuzione di "
conflitto verticale".Nelle ipotesi di "conflitto verticale", il terzo è tutelato soltanto in relazione alle pretese di colui che ha in precedenza ceduto il diritto al dante causa del terzo stesso, in base ad un titolo che viene eliminato. Ciò determina la qualificazione del dante causa del terzo tutelato in chiave di non dominus rispetto al diritto alienato.Il concetto di "
conflitto verticale" potrebbe essere graficamente rappresentato come segue:
Nella disamina che seguirà sul tema specifico, assumeremo in considerazione
l'acquisto basato su un titolo annullabile (art.
1445 cod.civ.) ovvero
relativo a titolo nullo (art. 2652
n.6 cod.civ.),
l'acquisto dall'erede apparente (art.
534 cod.civ.), quello che interviene
dall'avente causa dell'avente causa dall'erede apparente, l'acquisto
dal legatario apparente (art. 2652
n.7 cod.civ.),
l'acquisto dal simulato acquirente (art.
1415 cod.civ.), l'acquisto dal
soggetto beneficiato da una donazione obnuziale nell'ipotesi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo (art.
785 cod.civ. ) infine
l'acquisto di quota di società a responsabilità limitata da colui che l'abbia precedentemente alienata ad altri (III comma
art.2470 cod.civ.).
Alcune delle fattispecie evocate possono essere ambientate parallelamente nella trattazione della tematica dell'opponibilità, che si specifica in riferimento agli strumenti approntati dalla legge per risolvere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso soggetto relativamente allo stesso diritto.
Note
nota1
Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.152.
top1Bibliografia
- MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975