Simulazione: natura giuridica della controdichiarazione. Valenza della ricognizione di debito. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6357 del 5 marzo 2019)

In tema di simulazione, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto la cui natura non è negoziale. Ne segue che, non facendo parte del procedimento simulatorio quale elemento essenziale, può non essere coevo all'atto simulato, potendo altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatto e che voglia manifestare il riconoscimento della natura simulata del contratto perfezionato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Giova chiarire la distinzione, fondamentale, tra accordo simulatorio e controdichiarazione. Il primo costituisce elemento essenziale della simulazione. La controdichiarazione ne costituisce invece la mera prova. Non va confusa la questione attinente al profilo probatorio della simulazione (di cui si potrà dar conto principalmente per il tramite della controdichiarazione) con quello sostanziale, cui fa capo l'accordo simulatorio. Quest'ultimo non manca mai nella simulazione, mentre la controdichiarazione può eventualmente fare difetto. Ciò premesso, nel caso di specie, la Cassazione ha escluso che la ricognizione del debito sottoscritta dagli acquirenti potesse avere la valenza di controdichiarazione: infatti il creditore ivi contemplato non corrispondeva al venditore indicato nel rogito, vale a dire il soggetto che sarebbe stato titolare, in quanto tale, del diritto al pagamento del corrispettivo.

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