Accollo dei debiti relativi all'azienda ceduta



Con riferimento ai debiti afferenti all'azienda ceduta siamo di fronte ad una notevole deroga rispetto ai principi generali. Per le aziende commerciali, dei debiti pregressi e risultanti dai libri risponde anche l'acquirente, indipendentemente da una pattuizione volontaria di accollo. Tale accollo ex lege tuttavia non determina alcuna conseguenza nei rapporti interni tra cedente e cessionario. Il primo rimarrà dunque responsabile per i debiti aziendali ed il secondo vanterà diritto di regresso nei confronti del primo quando dovesse provvedere ad effettuare il pagamento ai creditori aziendali (Cass. Civ., Sez. I, 20153/11). Ciò a meno che cedente e cessionario non si accordino diversamente, nei limiti infra riferiti. Quanto riferito pare appropriato anche all'ipotesi in cui l'azienda sia oggetto di conferimento (Cass. Civ., Sez. III, 17425/2019). Per l'eventualità in cui oggetto di cessione sia un ramo d'azienda, è possibile dare conto (anche quando si trattasse di debiti tributari) che la passività non riguardi il ramo oggetto di cessione, permanendo in capo al cedente, titolare del compendio aziendale residuo (Cass. Civ. Sez. V, 11678/2022).

A norma del I comma dell'art. 2560 cod.civ. , l'alienante è liberato dai debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento solo con il consenso dei creditori e, a norma del II comma, allorché quella trasferita sia un'azienda commerciale, di tali debiti risponde anche l'acquirente se essi risultino dai libri contabili obbligatori nota1.

Si deve notare tuttavia che, per i debiti relativi al rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2112 cod.civ. il cessionario di un'azienda, anche non commerciale, risponde anche qualora non risultino dalle scritture contabili ed anche se l'acquirente non ne avesse avuto conoscenza nota2. La norma prevede un'assai ampia nozione di trasferimento di azienda (ampliata, da ultimo, per effetto della novellazione operata dal D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276) , comprensiva della fusione di società, della costituzione dell'usufrutto e dell'affitto d'azienda, nonchè del trasferimento soltanto parziale di essa, quando mantenga la propria identità. Ciò all'evidente scopo di tutelare i diritti dei lavoratori. La specifica regola in parola rinviene applicazione anche in relazione al fenomeno della successione a causa di morte, sia che proceda per testamento, sia che operi ab intestato (Cass. Civ. Sez. Lav. 17418/05).

Le dette regole, ispirate alla tutela dei creditori, appaiono inderogabili. Pertanto non avrebbe alcuna validità nei confronti di costoro una pattuizione che escludesse la responsabilità dell'alienante o dell'acquirente dell'azienda.

La responsabilità delle due parti del contratto di cessione ha carattere solidale. In virtù del trasferimento dell'azienda sorge pertanto automaticamente un nuovo debitore (l'acquirente), mentre l'alienante, del quale persiste la responsabilità nei confronti dei creditori, assume una posizione di garanzia.

A riprova di ciò, il cedente può essere liberato dai debiti anteriori al trasferimento dell'azienda soltanto qualora risulti che i creditori vi abbiano consentito. La dizione della norma ha fatto sorgere il problema se il consenso deve essere riferito alla cessione dell'azienda, ovvero all'accollo dei debiti. La dottrina prevalente ritiene che esso debba investire quest'ultimo aspetto nota3.

La responsabilità solidale dell'acquirente del compendio aziendale sorge soltanto allorchè si tratti di trasferimento di impresa commerciale. Il II comma dell'art. 2560 cod.civ. , non trova infatti applicazione in ipotesi di alienazione di una piccola azienda o di un'azienda agricola.

L'acquirente risponde inoltre in solido con l'alienante solo per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori seppur irregolarmente tenuti. E' invece esclusa la rilevanza della semplice conoscenza di fatto delle passività aziendali da parte del cessionario. Secondo l'opinione prevalente, la responsabilità dell'acquirente non sorge quando egli avesse altrimenti avuto conoscenza del debito nota4.

Dunque, affinchè la responsabilità dell'acquirente si aggiunga (ovvero si sostituisca, nel caso di consenso dei creditori) a quella dell'alienante, in ipotesi di debiti che non risultino dai libri contabili obbligatori, ovvero in quella di cessione di azienda inerente ad impresa non commerciale, sarà necessaria un'espressa pattuizione fra le parti, con la quale il cessionario dell'azienda si accolli i debiti contratti dall'alienante.

Non sembra, inoltre, di potersi negare la possibilità di pattuizioni in ordine ai debiti antecedenti la cessione fra le parti contraenti, accordi aventi valore esclusivamente interno fra le parti, ma privi di qualsiasi opponibilità nei confronti dei creditori, stante l'inderogabilità dell'art. 2560 cod.civ. .

Diverso ancora è il problema della sorte dei debiti sociali (ed anche dei crediti) nell'ambito del rapporto tra le parti, disciplinando le norme esaminate l'aspetto esterno.

Nel silenzio tenuto dalle parti ci si domanda se segua l'automatico trasferimento dei crediti e l'accollo interno dei debiti. Sembra prevalente l'opinione nota5 secondo la quale, in difetto di previsione, debiti e crediti non vengano automaticamente trasferiti nel rapporto interno tra le parti dell'atto di cessione. Il credito eventualmente riscosso dall'acquirente dovrà essere trasferito all'alienante; per il debito pagato vi sarà la possibilità di agire in rivalsa nei confronti dell'alienante.

Note

nota1

La limitazione della responsabilità ai debiti risultanti dai libri contabili trova giustificazione nell'esigenza di non aggravare la posizione dell'acquirente, costringendolo a ricercare aliunde notizie relative ai debiti aziendali o quanto meno a verificare il fondamento di eventuali denuncie di crediti, ricevute nel corso delle trattative: Rivolta, Il trasferimento volontario d'azienda nell'ultimo libro di Domenico Pettiti, in Riv.dir.civ., vol. I, 1973, pp. 34 e ss.
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nota2

Cfr. Rubino, La compravendita , in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p.160; Jaeger-Denozza, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1997, p.102.
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nota3

Così, tra gli altri, Campobasso, Diritto commerciale, vol. I, Torino, 1997, p.160; Casanova, Impresa e azienda, in Tratt.dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol. X, Torino, 1974, p.827 e ss.; Graziani, L'impresa e l'imprenditore, Napoli, 1959, p.173.
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nota4

Si vedano p.es. Ravà, Diritto industriale, vol. I, Torino, 1981, p. 80; De Martini, Corso di diritto commerciale, Milano, 1983, p. 103.
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nota5

Cfr. Pettiti, Il trasferimento volontario d'azienda, Napoli, 1970, p.76 e ss.;Colombo, L'azienda, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1979, p.117 e ss.; Graziani-Minervini, Manuale di diritto commerciale, Napoli, 1979, p.52.
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Bibliografia

  • CASANOVA, Impresa e azienda: le imprese commerciali, Torino, Tratt dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XXXI, 1974
  • COLOMBO, L'azienda e il mercato, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ. dir. Galgano, vol. XXVII, 1979
  • DE MARTINI, Corso di diritto commerciale, Milano, 1983
  • GRAZIANI, L'impresa e l'imprenditore, Napoli, 1959
  • GRAZIANI, MINERVINI, Manuale di diritto commerciale, Napoli, 1972
  • JAEGER, DENOZZA, Appunti di diritto commerciale: impresa e società, Milano, 1997
  • PETTITI, Il trasferimento volontario d'azienda, Napoli, 1970
  • RAVA', Diritto industriale, Torino, I, 1981
  • RIVOLTA, Il trasferimento volontario d'azienda nell'ultimo libro di Domenico Pettiti, Riv.dir.civ., I, 1973
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Prassi collegate

  • Quesito n. 790-2013/I, Concordato preventivo con cessione di azienda ex art. 173 l. fall

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