Cass. civile, sez. III del 2019 numero 17425 (28/06/2019)




In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società, si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 cod.civ., nella formulazione antecedente le modifiche introdotte con D.L. n. 6 del 2003, concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con passaggio "ipso iure" dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi, in conseguenza del quale l'alienante non è liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, salvo che non risulti il consenso dei creditori e permane la sua legittimazione a contestarne l'esistenza, con la quale concorre quella dell'acquirente solo ove si tratti di debiti aziendali che risultino dal libri contabili obbligatori.

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