L’acquirente dell'azienda risponde, in via solidale, della cessione dei debiti aziendali ceduti. (Cass. Civ., Sez. I, n. 20153 del 3 ottobre 2011)

La previsione della solidarietà dell’acquirente (art. 2560, comma II, c.c.) dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell’alienante e pertanto essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell’eventuale coobbligato in solido.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile la portata della pronunzia: dall'accollo ex lege delle passività aziendali (previsto all'evidente fine di proteggere i creditori aziendali) non si può inferire alcuna conseguenza circa il trasferimento di tali passività in capo al cessionario dell'azienda. In difetto di specifici e diversi accordi il debito non potrà che permanere in capo al cedente, con tutte le conseguenze del caso. Se costui dovesse provvedere al pagamento non farebbe altro che adempiere ad un proprio debito, se, al contrario, dovesse provvedervi il cessionario, ben potrebbe il medesimo agire in via di regresso nei confronti del cedente.

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