Cass. civile, sez. Lavoro del 2005 numero 17418 (29/08/2005)


Il trasferimento di azienda (articolo 2112 del Codice civile) è ravvisabile in ogni caso in cui, ferma restando (nel suo nucleo essenziale) l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, si verifichi la sostituzione della persona del titolare. Questo, secondo quanto stabilito dai giudici della Corte suprema, avviene qualsiasi che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attui. Pertanto il trasferimento d'azienda è configurabile anche a seguito di successione ereditaria, ed è valido sia che trovi fondamento in un testamento sia che emerga dall'applicazione delle norme sulle successioni legittime. In caso di trasferimento d'azienda, stabilisce l'articolo 2112, "il rapporto di lavoro continua con l'acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano".

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