11 - Fusioni Transfrontaliere tra Società di Capitali


Massima

1 luglio 2009

1) Iscrizione progetto comune di fusione transfrontaliera (della società italiana partecipante) - (art. 6 d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108; art. 2501-ter c.c.)
Termine: nessuno
Obbligato al deposito: un amministratore
  • Modello S2 (compilato al riquadro 11) (codice atto A16)
  • Distinta Fedra firmata digitalmente secondo le modalità indicate nel Prontuario regionale lombardo

Allegati: Copia del progetto comune di fusione (in formato .pdf/A) redatto secondo quanto previsto dall'art. 2501 ter c.c. e dall'art. 6 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108.
N.B. Per le fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108, nel caso in cui la società partecipante alla fusione il cui controllo è oggetto di acquisizione non sia una società italiana, non si applica l'art. 2501 bis c.c. In particolare, non va pertanto allegata la relazione della società di revisione incaricata della relazione contabile della società obiettivo o della società acquirente (vedi massima 108 della Commissione massime societarie del Consiglio notarile di Milano).
Costi: Bollo euro 65,00; Diritti di segreteria euro 90,00.

2) Iscrizione della decisione di fusione transfrontaliera - (artt. 8, 9, 10 e 18 d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108, artt. 2502, 2502 bis c.c.)
Termine: 30 giorni data atto
Obbligato al deposito: il notaio
  • Modello S2 (compilato al riquadro 11) (codice atto A16)
  • Modello NOTE contenente gli estremi di deposito dei bilanci dell'ultimo triennio e del progetto di fusione nonché gli estremi della G.U. riportante le informazioni sulla fusione transfrontaliera (art. 7 d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108); gli estremi di deposito del progetto e gli estremi della GU dovranno essere indicati solo ove non risultino già dalla delibera
  • Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio

Allegati: Copia autentica della deliberazione di fusione transfrontaliera in formato .pdf/A firmata digitalmente dal notaio.
Copia autentica della relazione dell'organo amministrativo, della relazione degli esperti (ove alla stessa non abbiano rinunziato i soci di entrambe le società), della situazione patrimoniale (ove non sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio) tutte in formato .pdf/A e firmate digitalmente dal notaio.
Gli allegati di cui sopra non devono essere nuovamente prodotti nel caso di loro allegazione formale alla delibera.
La relazione degli esperti e la relazione degli amministratori, se già depositate precedentemente con il progetto di fusione, possono non essere allegate, purché sia presente apposita dichiarazione (che attesti il precedente deposito) all'interno dell'atto oppure all'interno del Modello Note formato digitalmente dal notaio.
Inoltre, in base all'art. 9 c. 4 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108 i soci possono rinunciare all'unanimità alla relazione degli esperti a condizione che vi rinuncino tutti i soci delle altre società partecipanti alla fusione: tale condizione deve risultare nell'atto o deve essere dichiarata dal notaio nel Modello Note.
Costi: Bollo euro 65,00; Diritti di segreteria euro 90,00.

Fusione transfrontaliera "semplificata" (art. 18 d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108).
Nel caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute non è richiesta, in capo alla società italiana incorporata, l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea dei soci , ferma restando la necessità dell'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo di gestione (vedi massima 111 della Commissione massime societarie del Consiglio notarile di Milano).
Nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90% può essere omessa l'allegazione della relazione degli esperti, nei casi indicati dall'art. 2505 bis comma 1 c.c.

3) Iscrizione dell'atto di fusione transfrontaliera (artt. 12 e 14 d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108, art. 2504 c.c.)

A) La società risultante dalla fusione è italiana
Termine: 30 giorni data atto
Obbligato al deposito: il notaio
  • Modello S2 (compilato al riquadro 11 e ai riquadri relativi alle eventuali modifiche statutarie che hanno effetto contestualmente alla fusione) (codice atto A16 e A05)
  • Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio

Allegati: Copia autentica dell'atto pubblico di fusione in formato .pdf/A firmata digitalmente dal notaio.
Copia autentica (in formato .pdf/A) dei certificati preliminari alla fusione transfrontaliera, relativi a ciascuna delle società partecipanti alla stessa, attestanti il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.
Copia autentica dell'attestazione (in formato .pdf/A), da parte del notaio, del controllo di legittimità ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108.
I certificati e l'attestazione di cui sopra non devono essere nuovamente prodotti nel caso di loro allegazione formale all'atto di fusione.
Costi: Bollo euro 65,00; Diritti di segreteria euro 90,00.
N.B. Se la fusione viene attuata prima del termine di cui all'art. 2503 c.c., il notaio deve dichiarare, nell'atto o nel Modello Note, la sussistenza delle condizioni previste nel citato articolo.

B) La società risultante dalla fusione è società di altro stato comunitario.
N.B. Non tutti gli ordinamenti comunitari prevedono l'atto di fusione o la redazione dell'atto di fusione in forma pubblica.

B1) Iscrizione dell'atto pubblico di fusione (redatto dal notaio straniero o dalla competente autorità straniera)
Termine: 30 giorni dal controllo di legittimità ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108.
Il termine decorre dalla data dell' avvenuto deposito negli atti del notaio italiano dell'atto di fusione ricevuto dal notaio/autorità straniera.
Obbligato al deposito: il notaio italiano presso il quale è stato depositato l'atto pubblico di fusione straniero.
  • Modello S2 compilato al riquadro 20 (codice atto A16)
  • Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio

Allegati: Copia autentica dell'atto di fusione depositato, con la relativa traduzione asseverata in lingua italiana, presso il notaio italiano, in formato .pdf/A e firmato digitalmente dal notaio.
Copia autentica, con traduzione giurata, dell'attestazione dell'avvenuto controllo di legittimità effettuato dall'autorità competente dello Stato comunitario, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108 (in formato .pdf/A).
Costi: Bollo euro 65,00; diritti di segreteria euro 90,00.

B2) Iscrizione dell'atto pubblico di fusione (redatto dal notaio italiano quando l'ordinamento straniero non prevede la stipula dell'atto, o dell'atto pubblico, di fusione; v. massima 105 della Commissione massime societarie del Consiglio notarile di Milano)
Termine: 30 giorni dal controllo di legittimità ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108.
Obbligato al deposito: il notaio
  • Modello S2 compilato al riquadro 20 (codice atto A16)
  • Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio

Allegati: Copia autentica dell'atto pubblico di fusione in formato .pdf/A firmato digitalmente dal notaio.
Copia autentica, con traduzione giurata, dell'attestazione dell'avvenuto controllo di legittimità effettuato dall'autorità competente dello Stato comunitario, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108 (in formato .pdf/A).
N.B. L'autorità straniera che gestisce il registro in cui è iscritta la società risultante dalla fusione deve comunicare al registro delle imprese italiano che la fusione ha avuto effetto (art. 13 della Direttiva 2005/56/CE). Ciò può avvenire:

(i) prima che venga materialmente chiesta l'iscrizione dell'atto di fusione da parte del notaio italiano ed in tal caso gli uffici del registro delle imprese pubblicano comunque la notizia che la fusione ha avuto effetto (art. 15 c. 3 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108); Il notaio, in questa ipotesi, può chiedere l'iscrizione dell'atto di fusione e contestualmente la cancellazione della società dal registro delle imprese utilizzando il modello S3 (compilato al riquadro 6A codice causale 'IN', indicando al riquadro 8 l'impresa incorporante e il titolo 'FI'; codice atto A16).
(ii) dopo che sia stata materialmente chiesta l'iscrizione dell'atto di fusione da parte del notaio italiano ed in tal caso il notaio italiano dovrà depositare l'atto come atto sottoposto a condizione sospensiva inserendo nel riquadro 20 del modello S2 che gli effetti dell'atto decorrono dalla data indicata nella comunicazione dell'autorità straniera..

4) Cancellazione della società dal registro delle imprese

La cancellazione può intervenire con apertura di un protocollo d'ufficio a seguito della comunicazione, da parte della competente autorità straniera che gestisce il registro in cui è iscritta la società risultante dalla fusione, che essa ha avuto efficacia per l'ordinamento straniero, ferma restando, comunque, l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese italiano (v. art. 15 comma 4 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108).
In alternativa il notaio può presentare richiesta di cancellazione mediante:
  • Modello S3 (compilato al riquadro 6A) (codice atto A16)
  • Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio

Allegati: Copia autentica del certificato del registro delle imprese straniero attestante quanto sopra (in formato .pdf/A) con traduzione giurata ed eventuale apostille.
N.B. È comunque necessaria l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.
Costi: Imposta di bollo (euro 65,00). Nessun diritto di segreteria.

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