9 - Trasferimento sede di società italiana all'estero e di società estera in Italia


Massima

16 ottobre 2007

Il trasferimento della sede di società italiana in altri Paesi UE costituisce modificazione dell'atto costitutivo e, come tale, va iscritta nel Registro delle Imprese.

Nel caso di trasferimento della sede di società estera in Italia è obbligo del notaio che riceve in deposito l'atto estero di trasferimento verificare la legittimità e la conformità dell'atto medesimo alla "lex societatis" ed alle norme italiane, nonchè la sussistenza delle "condizioni stabilite dalla legge" per richiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Motivazione

Vanno esaminate separatamente le ipotesi di trasferimento della sede sociale da o in Paesi UE ovvero da o in Paesi extra UE.

Quanto alla prima ipotesi, è noto l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo dal 1999 in avanti (si vedano le sentenze Centros, Uberseering e Inspire Art) in favore del principio del diritto - e quindi della libertà - di stabilimento, nel duplice aspetto: (i) della libertà di trasferimento della sede e quindi di stabilimento da parte di società costituite nella UE in tutti i Paesi della stessa UE e (ii) della possibilità per una società costituita in un Paese UE di mantenere l'ordinamento proprio del Paese di costituzione e di operare in un altro Paese UE.

Seguendo l'orientamento della Corte risulterebbe quindi superato l'art. 25, comma 1 della legge n. 218/1995, secondo il quale, fermo restando che le società sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione, "si applica tuttavia la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale...".

L'opinione della Corte, allo stato attuale, non è peraltro universalmente e pacificamente condivisa; se infatti si concorda sulla impossibilità che lo Stato UE di arrivo possa impedire od ostacolare (ad esempio con la richiesta di condizioni aggiuntive quali minimi di capitale) il trasferimento della sede consentito dallo Stato UE di provenienza, non manca chi ritiene possibile che l'ordinamento di quest'ultimo, e cioè la c.d. "lex societatis", impedisca od ostacoli il trasferimento all'estero della sede di una società ivi costituita (ad esempio prevedendo che in questo caso la società debba essere preventivamente liquidata).

Tenuto conto di quanto sopra:
  • nel caso di trasferimento della sede di una società da un paese UE in Italia, il notaio italiano (sulla cui competenza si veda la Massima n. 84 in CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massime notarili in materia societaria, Milano, 2007) dovrà verificare la legittimità e conformità della deliberazione/decisione sociale o gestionale adottata alla "lex societatis" ed alle norme italiane, quindi ricevere la stessa in deposito ai sensi dell'art. 106 l.not. ed infine procedere alla sua iscrizione presso il Registro delle Imprese.
  • nel caso di trasferimento della sede di una società italiana in diverso Paese UE, la relativa decisione - che auspicabilmente dovrebbe contenere gli elementi sufficienti a stabilire in modo non equivoco se il trasferimento comporta o meno il definitivo "abbandono" dell'ordinamento giuridico italiano - deve comunque essere iscritta nel Registro delle Imprese come modificazione dell'atto costitutivo della società italiana alla quale

(i) non seguirà alcuna ulteriore formalità pubblicitaria in ordine al trasferimento qualora la società intenda mantenere la soggezione all'ordinamento giuridico italiano (ipotesi verosimilmente piuttosto rara);

(ii) seguirà invece l'istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, da presentarsi a cura dell'organo amministrativo, dopo che sarà stata perfezionata all'estero l'iscrizione della società o risulti comunque compiuta la procedura di costituzione secondo la nuova legge di appartenenza.

Nella seconda ipotesi considerata, relativa al trasferimento della sede da o in Paese extra UE:
  • se si tratta di trasferimento in Italia, vige l'obbligo per il notaio italiano che riceve in deposito (ai sensi del citato art. 106 l.not.) la decisione della società estera di verificarne legittimità e compatibilità con la "lex societatis" e l'ordinamento italiano, apparendo in particolare necessario che la decisione stessa preveda espressamente la scelta del tipo societario italiano che la società adotterà.
  • Se il trasferimento è dall'Italia in Paese extra UE, il notaio che riceve la relativa delibera dovrà verificare la concreta compatibilità della decisione assunta con la normativa del Paese prescelto, accertando che sia ammesso il trasferimento di sede - con conseguente "costituzione" della società e sottoposizione della stessa all'ordinamento giuridico nazionale - e non sia prevista, invece: (i) una norma di diritto internazionale privato che faccia riferimento alla legge del Paese in cui è avvenuta l'originaria incorporazione della società ovvero (ii) una normativa interna che imponga comunque la costituzione della società secondo le leggi e le procedure proprie del Paese.

Relativamente alle problematiche di iscrizione che qui interessano, si potrebbe infatti verificare:

nell'ipotesi sub. (i), che la cancellazione dal Registro delle Imprese italiano sia in contrasto con la necessità di mantenere il riferimento alla normativa italiana;

nell'ipotesi sub. (ii), che il trasferimento della sede comporti necessariamente lo scioglimento e la liquidazione della società, con soggezione quindi a formalità pubblicitarie diverse da quelle previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

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