14 - Dichiarazione di recesso in s.r.l.: richiesta di annotazione in pendenza del procedimento


Massima

17 novembre 2010

La titolarità delle partecipazioni societarie è certificata, in via ordinaria, dal Registro delle Imprese, cui tale funzione è stata delegata, da ultimo, dalla legge n. 2/2009.

La disciplina non prevede invece alcuna specifica forma di pubblicità per la dichiarazione di recesso, intendendosi per tale la dichiarazione - unilaterale e recettizia - mediante il quale il socio manifesta la propria volontà di risolvere il contratto sociale nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o dai patti sociali.

La dichiarazione di recesso si configura come atto iniziale di un procedimento complesso, cui non sempre necessariamente consegue lo scioglimento del rapporto in capo al socio recedente e quindi la modifica degli assetti proprietari della società.

Considerata l'importanza della funzione certificatoria attribuita dal legislatore al Registro delle Imprese, appare opportuno consentire al socio recedente - come facoltà, non sussistendo alcun obbligo in tal senso - una forma di pubblicità idonea a far risultare, a margine della propria partecipazione, l'avvenuto esercizio del diritto di recesso.

Si ritiene pertanto possibile che il socio recedente richieda al Registro delle Imprese l'annotazione della propria dichiarazione di recesso, comprovando la avvenuta conoscenza della stessa da parte della società.

La notizia è pubblicata nella posizione anagrafica della società come mera annotazione e quindi con permanenza della posizione del socio dichiarante, che continua ad essere certificato come tale sino a quando non sia comunicato, a cura dell'organo amministrativo o del professionista legittimato, l'assetto sociale definitivo conseguente al recesso e al compimento delle operazioni di "liquidazione" della sua partecipazione.

La domanda di annotazione può essere effettuata dall'interessato, senza termine perentorio, mediante:

modello S - Codice Atto A 18;
riquadro B - estremi dell'atto - codice formato "C" (comunicazione), data atto (data del ricevimento della comunicazione da parte della società);
compilazione del riquadro "indicazioni analitiche variazioni" mediante selezione della voce "variazione domicilio e altre informazioni quota";
compilazione del campo note con la seguente dicitura: "dichiarazione di recesso effettuata in data.con nota ricevuta dalla società il...".
Allegazione della documentazione correlata (copia ottica semplice della dichiarazione di recesso e della documentazione comprovante la sua ricezione da parte della società).

Bollo ? 65,00
Diritto Segreteria ? 90,00

Qualora il procedimento che ha avuto inizio con la dichiarazione di recesso come sopra annotata non si concluda con la risoluzione del rapporto sociale in capo al recedente (si pensi, ad esempio, all'ipotesi della revoca della deliberazione che ha determinato il recesso) sarà necessario, a salvaguardia della funzione certificatoria del Registro Imprese che sia richiesta la cancellazione dell'annotazione eseguita.
Legittimati a detta richiesta, senza termini perentori, sono il socio che ha dichiarato l'esercizio del recesso o l'organo amministrativo (ovvero il professionista legittimato). La richiesta sarà effettuata con le modalità ed oneri sopra indicati.

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