17 - Comunicazioni relative all'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale (artt. 2444, 2470 comma 7 e 2481-bis comma 6, codice civile)


Nel caso in cui una società di capitali deliberi un aumento del proprio capitale, la relativa decisione può stabilire modalità ed effetti diversi per la sottoscrizione:

a) in caso di aumento di capitale inscindibile, l'efficacia dell'aumento di capitale è subordinata (per legge) all'integrale sottoscrizione dell'aumento stesso entro il termineprevisto dalla deliberazione;
b) in caso di aumento di capitale scindibile, il capitale è comunque aumentato "di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte" entro il termine previsto dalla deliberazione, ma le singole sottoscrizioni possono essere:
b1) immediatamente efficaci qualora ciò sia espressamente previsto dalla deliberazione (cosiddetto aumento di capitale "progressivo"): in tal caso vengono attribuite ai sottoscrittori, al momento stesso della sottoscrizione (salvi sempre gli effetti di cui all'art. 2436 codice civile), le partecipazioni sottoscritte e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali;
b2) non immediatamente efficaci: in tal caso le partecipazioni sottoscritte e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali vengono attribuite dalla scadenza del termine per la sottoscrizione ovvero dall'integrale sottoscrizione dell'aumento qualora intervenga prima del termine.

Considerato quanto sopra, il deposito da parte degli amministratori nel registro delle imprese dell'attestazione che l'aumento di capitale è stato sottoscritto deve essere effettuato:
a) in caso di aumento di capitale inscindibile, entro 30 giorni dalla sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale, anche qualora ciò avvenga prima della scadenza del termine per la sottoscrizione, ovvero entro 30 giorni da tale termine se la deliberazione subordina comunque l'efficacia dell'aumento di capitale alla relativa scadenza, ferma la necessità dell'integrale sottoscrizione;
b1) in caso di aumento di capitale scindibile progressivo, entro 30 giorni dalle singole sottoscrizioni. E' possibile dichiarare cumulativamente, tuttavia, con un'unica domanda di iscrizione, le sottoscrizioni intervenute nei trenta giorni che precedono l'invio telematico dell'istanza anche se effettuate in date diverse;
b2) in caso di aumento di capitale scindibile non progressivo, entro 30 giorni dal termine per la sottoscrizione ovvero dalla data di sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale sociale.

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