15 - Procedura di deposito ed iscrizione di cessioni di quote di s.r.l. sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà


Massima

6 marzo 2013

L'aggiornamento dell'assetto proprietario delle società a responsabilità limitata conseguente agli atti traslativi delle partecipazioni è di particolare importanza, tenuto conto della funzione dell'elenco dei soci tenuto dal Registro delle Imprese, in particolare a seguito dell'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle società a responsabilità limitata.

In caso di cessione sotto condizione sospensiva, non verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cedente rimane titolare dei diritti connessi alla titolarità della partecipazione; pertanto il cedente rimane nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione sospensiva; il cessionario viene inserito al posto del cedente nell'elenco dei soci solo una volta che viene comunicato al Registro delle Imprese il verificarsi della condizione sospensiva.

Viceversa in caso di cessione sotto condizione risolutiva, verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cessionario diviene titolare dei diritti connessi alla partecipazione, seppur condizionatamente; pertanto il cessionario sostituisce immediatamente il cedente nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva, una volta che ciò venga comunicato al Registro delle Imprese il cedente viene nuovamente inserito nell'elenco dei soci al posto del cessionario.

Il deposito al Registro delle Imprese per l'iscrizione degli atti di cessione di quote con effetti condizionati, sospensivamente o risolutivamente, al verificarsi di un determinato evento, ovvero con riserva della proprietà in capo al cedente, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dalla data dell'atto e deve essere effettuato utilizzando il codice specifico del trasferimento del Modello S ed inserendo nel campo VINCOLI (o NOTE) la dicitura "la partecipazione è stata ceduta con atto sotto condizione sospensiva [o sotto condizione risolutiva o con riserva di proprietà]", onde consentire che venga data adeguata pubblicità agli effetti dell'atto.

Dopo il verificarsi della condizione sospensiva o risolutiva, ovvero dopo la scadenza del termine relativo senza che la condizione si sia verificata, ovvero ancora ad avvenuto saldo del prezzo in caso di trasferimento con riserva di proprietà o al venir meno della riserva o della condizione per altra causa, al fine di dare adeguata pubblicità ai relativi effetti, le parti, dell'atto di cessione di quote, congiuntamente, devono comunicare il verificarsi dei suddetti eventi. Nel caso in cui si tratti di eventi il cui verificarsi può essere accertato tramite documenti, atti o certificati che ne facciano oggettivamente stato, la comunicazione può essere effettuata da una sola delle parti, allegando la relativa documentazione. Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione di un atto soggetto ad autonomo deposito nel registro delle imprese (ad esempio atto di fusione o scissione ...), è possibile effettuare la comunicazione facendo rinvio al deposito dell'atto che costituisce l'evento condizionante.

E' altresì possibile comunicare, con le medesime modalità, il definitivo mancato verificarsi della condizione e il mancato saldo del prezzo di cessione.

La comunicazione è depositata utilizzando il codice 99 (ALTRO) del campo TRASFERIMENTO del Modello S, inserendo nel campo VINCOLI (o NOTE) una dicitura che dia conto dell'evento verificatosi (tipo "accertamento di verificata condizione", "accertamento di mancato verificarsi di condizione", "saldo di corrispettivo di compravendita con riserva di proprietà" ecc.) ed indicando nel "Modello note" il riferimento al deposito originario.

La comunicazione del verificarsi dell'evento non è soggetta a termine (e quindi non è soggetta a sanzione in caso di deposito oltre i 30 giorni dall'evento).

Nei casi sopra evidenziati la pubblicità rispetto all'assetto proprietario avviene come segue:

a) in caso di condizione sospensiva:
a.1) rimane il nominativo del cedente (a margine del quale viene inserita una nota circa l'avvenuta cessione della quota sotto condizione sospensiva);
a.2) alla comunicazione del verificarsi della condizione sospensiva, viene inserito il nominativo dell'acquirente;
a.3) nel caso di comunicazione del mancato definitivo verificarsi della condizione sospensiva, viene cancellata la nota a margine del nominativo del cedente;

b) in caso di condizione risolutiva:
b.1) viene inserito il nominativo dell'acquirente (a margine del quale viene inserita una nota circa l'avvenuto acquisto della quota sotto condizione risolutiva);
b.2) alla comunicazione del verificarsi della condizione risolutiva, viene reinserito il nominativo del cedente;
b.3) nel caso di comunicazione del mancato definitivo verificarsi della condizione risolutiva, viene cancellata la nota a margine del nominativo dell'acquirente;

c) in caso di riserva di proprietà:
c.1) viene inserito il nominativo dell'acquirente (a margine del quale viene inserita una nota circa l'avvenuto acquisto della quota con riserva di proprietà in capo al cedente);
c.2) alla comunicazione di avvenuto saldo del prezzo, viene cancellata la nota a margine del nominativo dell'acquirente;
c.3) nel caso di comunicazione del mancato saldo del prezzo, viene reinserito il nominativo del cedente.

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