Voto in assemblea del condomino in conflitto di interesse con il condominio e computo delle maggioranze per l’approvazione delle deliberazioni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19131 del 28 settembre 2015)

In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, quali possono (non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto. Pertanto, anche nell’ipotesi di conflitto d’interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge e, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Occorre, ai fini del computo della maggioranza necessaria per l'approvazione della deliberazione, ricomprendere ovvero escludere chi tra i condomini si trovi in una situazione di conflitto di interesse con il condominio? Al quesito è stata data nel passato risposta negativa (cfr. Cass. 17140/2011). Al contrario, con la pronunzia qui in commento, si conclude espressamente nel senso della indispensabile computazione, ai fini del calcolo dei quorum, anche dei condomini che si trovano nella cennata condizione. Non è poi detto che il singolo condomino che si trovi nella situazione conflittuale di cui sopra debba poi astenersi dal voto, restando libero di esprimere il proprio diritto come crede opportuno. La soluzione è differente, in particolare, da quella che si riscontra in materia di assemblea di società di capitali, a proposito delle quali viene in considerazione un interesse proprio dell'ente come tale. Nel condominio invece un siffatto interesse manca, essendo la gestione degli enti comuni finalizzata al miglior godimento delle proprietà individuali. Si sarebbe tentati di concludere nel senso che la società è un soggetto giuridico, latore di un interesse proprio. Non altrettanto il condominio, del tutto privo di una qualsivoglia consistenza soggettiva.

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