Versamento di somma di denaro utilizzata quale strumento per provvedere al parziale pagamento del prezzo di un immobile ed oggetto della donazione indiretta. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2149 del 31 gennaio 2014)

La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se non si può non condividere l'esito decisionale qui in esame per quanto attiene all'identificazione dell'oggetto della liberalità indiretta (il denaro), non altrettanto si può dire per l'obiter dictum. La pronunzia invero si riallaccia alla risalente Cass. SSUU 9282/1992 che ebbe ad identificare nell'immobile e non nel denaro necessario ad acquistarlo l'oggetto della donazione. Il nodo tuttavia è un altro: un conto è versare una somma di denaro ad un soggetto il quale poi provvede ad acquistare un immobile, altra cosa è provvedere al pagamento di tutto/di parte del prezzo di tale immobile, intestato a colui che si intende beneficiare. Nel primo caso si avrebbe donazione della somma di denaro (eventualmente nulla se difettosa del prescritto formalismo), nel secondo adempimento di terzo, donazione indiretta di denaro nell'ipotesi in cui il solvens rinunziasse a surrogarsi nei diritti dell'accipiens.

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