Vendita immobiliare perfezionata da amministratore dichiarato fallito. Opponibilità del difetto di poteri all'acquirente. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 31996 del 17 novembre 2023)

In tema di fallimento, sebbene a norma dell’art. 2382 cod.civ., nella versione ratione temporis applicabile anteriormente alla novella apportata dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 6 del 2003, sia prevista la decadenza automatica dalla carica dell’amministratore fallito di una s.r.l., nondimeno, qualora costui abbia concluso un contratto di compravendita di un immobile nella titolarità dell’ente, la circostanza della carenza di potere rappresentativo correlata all’accertamento dell’insolvenza non è opponibile ai compratori in virtù dell’avvenuta esecuzione delle formalità pubblicitarie previste per la sentenza di fallimento, che invero sono idonee a garantire la conoscibilità dell’apertura della procedura concorsuale, non anche ad integrare la prova della sicura consapevolezza da parte dei terzi circa l’esistenza di una causa di ineleggibilità ad amministratore o di decadenza dalla relativa carica.

Commento

(di Daniele Minussi)
Giova preliminarmente far presente come non si dia dualità soggettiva tra società ed il suo legale rappresentante, di modo che non v'è la possibilità di prospettare il difetto di poteri rappresentativi (evocando la tematica del falsus procurator). L'immedesimazione organica che caratterizza infatti il nesso tra la società e il suo amministratore è tale da ricondurre l'attenzione dell'interprete al differente tema dell'eventuale opponibilità ai terzi (tali cioè rispetto alla relazione tra società e suo amministratore) del difetto dei poteri del legale rappresentante, il quale non potrebbe pertanto imputare all'ente la propria azione negoziale. Ciò premesso, l'esecuzione delle formalità pubblicitarie prescritte in tema di fallimento non sarebbero, secondo la pronunzia in esame, idonee a dar conto della comsapevolezza in capo al terzo dell'esistenza di una causa di decadenza dell'organo amministrativo. Ne segue l'inopponibilità della stessa e la conseguente piena efficacia dell'atto stipulato pur nella predetta situazione.

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