Vendita della quota effettuata dall'erede del coerede partecipe della comunione incidentale: difetto di operatività del retratto ex art. 732 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1654 del 22 gennaio 2019)

L'alienazione di quota effettuata non dal coerede, compartecipe della comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale, non è passibile di retratto successorio, giacché tale istituto costituisce una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione e, pertanto, la relativa previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto in questione essere esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La ragione intrinseca della disciplina del retratto è costituita dal mantenimento del diritto nell'ambito della comunione ereditaria. Essa, come tale, riguarda dal punto di vista soggettivo tutti coloro che sono reciprocamente coeredi. Se il soggetto che intende dar corso all'atto di alienazione non riveste questa qualità (come nel caso di specie, nel quale veniva in considerazione l'erede del coerede), vien meno correlativamente anche il presupposto soggettivo che costituisce la base per l'applicazione della norma di cui all'art. 732 cod.civ.. Ovviamente vale anche il principio inverso: non spetta all'erede del coerede la prelazione di cui alla norma riferita (cfr. Cass. civile, sez. II 1992/11551).

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