Utili ripartibili tra i soci di una società in accomandita semplice: se vi sono perdite pregresse occorre anzitutto provvedere alla copertura, senza che possa essere invocato l'obbligo dell'accomandatario a far fronte alle obbligazioni sociali con l'intero suo patrimonio. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 23 del 3 gennaio 2017)
Nelle società di persone, e, in particolare, nella società in accomandita semplice, non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società, fermo restando, però, che, riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dell’art. 2303 c.c., deve essere operato sul patrimonio effettivo della società e, dunque, ripianando integralmente le perdite subìte nell’esercizio precedente.