Trust "sotto modalità di morte" e donazione indiretta. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 18831 del 12 luglio 2019)

Il "trust inter vivos", i cui effetti si producono "post mortem", deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell'art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del "trustee", al quale il disponente aveva trasferito la proprietà. Per tale via l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio di quest'ultimo quando il disponente era ancora in vita ne esclude la natura "mortis causa", dal momento che l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La tematica è quella degli atti "sotto modalità di morte", nei quali cioè l'evento morte non svolge il ruolo di elemento causale della fattispecie, bensì di mera condizione o termine per sancire il profilo effettuale del congegno negoziale. Nel caso assunto in considerazione dalla S.C. (a SSUU soltanto in relazione al profilo del riparto di giurisdizione) il trustee era stato investito della titolarità di un compendio affinché esso fosse consegnato ai beneficiari dopo la morte del disponente. In tal senso esso è stato parallelamente qualificato in chiave di liberalità indiretta, come tale sottratto al formalismo dell'atto pubblico alla presenza dei testimoni.

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