Tribunale di Benevento 2 gennaio 2001 e 4 giugno 2001: Legge 28 febbraio 2001 n. 24 e interessi usurari

In relazione agli artt. 3, 24, 47 e 77 della Costituzione, va sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 del decreto-legge 29/12/2000 n. 394, il quale dispone che: "Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del Codice Penale e dell’art.1815, secondo comma, del Codice Civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"
Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41 e 47 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 l. 28 febbraio 2001, n. 24 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 cod.pen. e dell'art. 1815 secondo comma cod.civ., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Commento

Non ancora risolto il nodo degli interessi usurari in relazione al controverso tema delle pattuizioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge 1996 n.108 destinate tuttavia a sortire effetti anche successivamente a tale data.

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