Trasformazione eterogenea da società di capitali a comunione d'azienda. Dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 16511 del 19 giugno 2019)

Nelle ipotesi di trasformazioni eterogenee, in cui ha luogo il passaggio da una società ad una comunione di godimento di azienda o comunque da una società ad una impresa individuale, si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, perché persona fisica e persona giuridica si distinguono l'una dall'altra per natura e non solo per forma, con la conseguenza che la nascita di una comunione indivisa tra due o più persone fisiche (cui l'ente collettivo trasferisca il proprio patrimonio) non preclude la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.
Nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 c.c., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. c.c. la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, la trasformazione eterogenea nella configurazione che si ricava dal testo dell'art. 2500 septies cod.civ. come modificato dall'art.6 D.Lgs.n.6/2003 prevede anche il fenomeno del passaggio da società a comunione nell'azienda già facente capo alla prima. Con la pronunzia in esame viene messo a fuoco il tema della fallibilità, anche all'esito di tale passaggio, entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, Una cosa è tuttavia il fallimento della società ante trasformazione, altra cosa è apprezzare la prosecuzione in fatto dell'attività imprenditoriale in capo alla "trasformata" comunione d'azienda, la quale sarebbe, per tale via, qualificabile come società irregolare.

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