Società di capitali e simulazione. Non configurabilità del fenomeno in relazione all'atto costitutivo. (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 29700 del 14 novembre 2019)

In tema di società di capitali, non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell'ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall'art. 2332 c.c. (nel testo modificato in attuazione della direttiva n. 68/151/CE), la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori dei casi previsti, l'assoggettamento della società a cause di nullità assoluta o relativa, d'inesistenza o d'annullabilità; conseguentemente la reale volontà dei contraenti, dopo la nascita dell'ente, non può più influire su atti ed iniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico che, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera compiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescindere dall'intento preordinato dei suoi fondatori; l'atto di costituzione dell'ente non può perciò essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti, restando consacrato secondo la volontà che risulta iscritta ed in tal modo portata a conoscenza dei terzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Tema non nuovo quello della possibilità di configurare o meno la simulazione in riferimento all'atto costitutivo di società di capitali. La prima riflessione da compiere sarebbe quella di operare una distinzione tra cause di nullità e simulazione, evitando l'equiparazione delle conseguenze di quest'ultimo fenomeno a quelle della nullità.
Sarebbe in tal modo prospettabile una via differente dalla apodittica affermazione in base alla quale, stante la rilevanza della fattispecie per i terzi, viene esclusa in materia l'efficienza del fenomeno simulatorio. Un conto infatti sarebbe proclamare l'esistenza e validità dell'ente societario costituito, altra cosa scandagliare le conseguenze della simulazione nell'ambito dei rapporti tra le parti del contratto (atto costitutivo).
Nel senso della pronunzia in esame (vale a dire che la nullità di una società di capitali, una volta che ne sia avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, possa essere pronunciata solo nei casi espressamente previsti dall’art. 2332 c.c., cfr. anche Cass. Civ., sez. I, 22560/2015.

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