Simulazione e convenzioni matrimoniali



L'art.164 cod.civ. prende in considerazione la simulazione nell'ambito delle convenzioni matrimoniali (separazione dei beni, costituzione di fondo patrimoniale, istituzione di comunioni convenzionali) consentendone ai terzi la prova, la quale pertanto potrà essere raggiunta, secondo i principi generali, anche per testimoni nota1 .

Il secondo comma della disposizione in esame, nel disciplinare l'aspetto probatorio inter partes scioglie un potenziale aspetto problematico, per l'eventualità in cui la convenzione matrimoniale venga a coinvolgere soggetti ulteriori rispetto ai coniugi, come può accadere, ad esempio, nella costituzione di fondo patrimoniale con attribuzione di cespiti provenienti da terzi.

In tal caso infatti le controdichiarazioni scritte nota2 possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute soltanto se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali nota3 .

Note

nota1

L'ammissione dei terzi alla prova costituisce un'innovazione introdotta dalla legislazione in conseguenza della dichiarazione di illegittimità, da parte della Corte Costituzionale (Corte Cost. 188/70 ), del I° comma dell'art. 164  cod.civ., nella parte in cui, appunto, non ammetteva i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali.
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nota2

Unanimemente si ritiene sufficiente la scrittura privata, considerato inoltre che la segretezza della controdichiarazione è inconciliabile con l'atto pubblico (Tra gli altri Busnelli, Convenzione matrimoniale, in Enc.dir., XX, Milano, 1962, p. 512).
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nota3

Dottrina e  giurisprudenza sono concordi nel ritenere che per controdichiarazioni debbano intendersi i documenti atti a provare la simulazione, il cui oggetto non potrebbe essere costituito da un'aggiunta o da un cambiamento, ciò che equivarrebbe ad una nuova convenzione (Gangi, Il matrimonio, Milano, 1953; Tedeschi, Il regime patrimoniale della famiglia, in Tratt.dir.civ. diretto da Vassalli, III, Torino, 1963; Busnelli, cit., p. 512) in giurisprudenza Cass.Civ., Sez.II, 3605/71 .
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Bibliografia

  • BUSNELLI, Convenzione matrimoniale, Milano, Enc.dir., XX, 1962
  • GANGI, Il matrimonio, Milano, 1953
  • TEDESCHI, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, Tratt.di.civ. dir. da Vassalli, III, 1963

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