Simulazione relativa all'elemento causale dell'atto. Conseguenze tributarie in sede di accertamento induttivo dei redditi. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 5566 del 26 febbraio 2019)

La dichiarazione effettuata al notaio che il pagamento è avvenuto prima della stipula del contratto non giustifica l’accertamento Irpef. L’affermazione, infatti, non è assistita da fede privilegiata e la parte può provare che la cessione è a titolo gratuito attraverso l’esibizione della documentazione bancaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici il padre aveva trasferito alla figlia un piccolo immobile e una quota di società a responsabilità limitata dichiarando di averne già riscosso il prezzo, rilasciando contestuale quietanza. La manifestazione di disponibilità finanziaria conseguente ai detti pagamenti era stata assunta come base per un accertamento induttivo dei redditi da parte dell'AE. Ciò premesso, il nodo della decisione consiste nell'osservazione in base alla quale, la mera dichiarazione delle parti circa l'intervenuto pagamento del prezzo prima della stipula dell'atto (e non già innanzi al notaio) depriva la circostanza da qualsiasi forza legale privilegiata, dando la possibilità alle parti di provare il contrario, vale a dire che il pagamento non fosse in effetti avvenuto (in forza di documentazione idonea a dimostrare che gli assegni per mezzo dei quali sarebbe avvenuto il pagamento non furono mai posti all'incasso). Non è dato di conoscere come siano state conciliate queste considerazioni con il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e che obbligano a tracciare i pagamenti, indicando gli estremi degli strumenti finanziari a ciò impiegati.

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