Risoluzione della compravendita: non è litisconsorte necessario il coniuge in comunione legale rimasto estraneo al perfezionamento del contratto tra venditore ed acquirente convenuto in giudizio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16559 del 2 luglio 2013)
In riferimento all'azione di risoluzione per inadempimento di un atto di compravendita immobiliare, promossa dall'alienante nei confronti dell'acquirente, non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario del coniuge in comunione legale con quest'ultimo, rimasto estraneo alla stipulazione del contratto. L'azione predetta, invero, in quanto destinata a travolgere ogni effetto del contratto, incide direttamente su tale fatto e non anche sui diritti che da esso sono sorti anche in favore del coniuge non stipulante.