Rinunzia alla proprietà del vano sottotetto: possibile soltanto per iscritto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12959 del 23 giugno 2015)
In assenza del titolo la proprietà del sottotetto dell’edificio condominiale deve essere stabilita a partire dalla funzione svolta, dovendosi escludere che il locale con ingresso comune di un’altezza sufficiente per poter essere utilizzato da ripostiglio possa costituire, in quanto camera d’aria, una mera pertinenza delle unità immobiliari all’ultimo piano dell’edificio, a nulla rilevando l’acquiescenza ai lavori strutturali realizzati da alcuni proprietari esclusivi prestata dal condomino che ha proposto l’azione a tutela dei beni comuni, dovendosi ritenere che la rinuncia alla comproprietà possa avvenire soltanto con forma scritta pena la nullità, e dunque non per fatti concludenti, e quindi riconoscere che detto condomino conservi il diritto di chiedere il ripristino dello stato dei luoghi.