Rinuncia al viaggio all'estero per gravi tensioni geopolitiche. E' vessatoria la clausola del contratto che impedisce il rimborso del biglietto aereo. (Giudice di Pace di Torino, sent. n. 505 del 27 gennaio 2016)

Il vettore aereo deve essere condannato al rimborso del biglietto all’utente che ha rinunciato al viaggio nel Paese estero per la gravissima situazione politica che lo agita come da espresso invito formulato sul sito web istituzionale del ministero degli Esteri italiano dovendosi ritenere che in tale fattispecie portata all'attenzione trovi senz'altro applicazione la norma secondo cui se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato (d. lgs. n. 96/2005, art. 945), dovendosi rilevare che se la compagnia aerea non dimostra di avere informato il passeggero prima della conclusione del contratto circa la presenza di eventuali clausole sulla non rimborsabilità dei biglietti, dette clausole sono da ritenersi vessatorie e quindi nulle.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile la pronunzia del Giudice di pace, che ha ritenuto avere natura vessatoria, dunque nulla ex art.33 II comma lettera l) e 36 del d.lgs. 206/2005 la clausola del contratto di trasporto aereo afferente la non rimborsabilità del biglietto, clausola della cui presenza, stante la riferita natura, il vettore avrebbe dovuto dare espresso avviso al passeggero prima della conclusione del contratto.

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