Rinegoziazione di debito portato da saldo negativo di conti correnti bancari, susseguente costituzione di fondo patrimoniale: revocabilità dell’atto di costituzione ex art.2901 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2530 del 10 febbraio 2015)
L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 1), c.c. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, il cui credito anteriore non può considerarsi estinto per novazione oggettiva a seguito della mera modificazione quantitativa della precedente obbligazione e per il differimento della sua scadenza, essendo a tale effetto necessari l’animus novandi e l’aliquid novi.