Revocabilità dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale. Irrilevanza dell'apprezzabilità dei motivi etici e sociali. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 24870 del 4 ottobre 2019)

Sono soggetti ad azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico o sociale, posto che la tutela degli interessi familiari - costituiti, nella specie, dalla grave situazione di invalidità della figlia dei ricorrenti, peraltro già sussistente anni prima della costituzione del vincolo - non fa venire meno il concorrente interesse dei creditori a rivalersi contro gli atti che pregiudicano il patrimonio del debitore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non possiede alcuna rilevanza la considerazione del perchè i coniugi abbiano costituito il fondo patrimoniale: la possibilità per i creditori di agire per il tramite della azione revocatoria ordinaria prescinde in maniera assoluta da tale aspetto, avendo quale termine di riferimento unicamente i parametri di cui all'art. 2901 e ss cod.civ.. Il tutto a tacere del fatto che, nella fattispecie, la grave invalidità della figlia che a dire dei genitori avrebbe costituito il motivo della costituzione del vincolo, era sussistente da circa un ventennio.

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