Revoca tacita della volontà testamentaria. Incompatibilità del nuovo testamento rispetto alle disposizioni precedenti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8030 del 21 marzo 2019)

Nell'ipotesi di più testamenti successivi, quello cronologicamente più recente, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in esso soltanto le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con quelle le successive. E' inoltre possibile ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame da conto del perché sarebbe buona prassi, nella predisposizione di un testamento, anteporre una revoca espressa delle precedenti disposizioni di ultima volontà: in questo modo sarebbe precluso ogni dubbio ermeneutico sulla permanenza anche parziale delle disposizioni cronologicamente antecedenti. Nel caso di specie, nulla di tutto ciò: il testamento pubblico redatto nel tempo successivo a quello olografo che lo precedeva, non conteneva alcuna revoca espressa. Ha così avuto modo di porsi il problema interpretativo dell'eventuale sopravvivenza delle disposizioni nello stesso contenute. Fondamentale a questo riguardo è l'operatività del principio di conservazione della volontà del testatore: soltanto quando le elisioni cagionate dall'espressione della volontà susseguente fossero tali da renderlo inutile, il testamento precedente dovrebbe ritenersi tacitamente revocato.
Vero è che il testamento è un "veicolo": rispetto a ciascuna disposizione si può così configurare una revoca specificamente intesa a destituirla di efficacia.

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