Responsabilità del notaio in materia di identificazione dell'identità personale delle parti. (Appello di Roma, 8 gennaio 2013)
Il notaio può acquisire la certezza dell'identità della persona che sottoscrive anche nello stesso momento della sottoscrizione, attraverso tutti gli elementi a sua disposizione, ai sensi della l. n. 89/1913; ne consegue che il notaio è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva ed identità attestata del comparente, qualora l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto sulla base di elementi marginali e incompleti che, per come acquisiti, non siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale.