Regolamento di condominio e limitazioni delle facoltà inerenti la proprietà esclusiva. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15222 del 30 maggio 2023)

Il contenuto e la portata dei divieti e dei limiti regolamentari di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva, coerentemente con la loro natura di servitù reciproche, devono essere chiaramente espressi nel regolamento, non potendosi ritenere esplicitati nel caso in cui ci si limiti ad un generico riferimento a pregiudizi che si ha intenzione di evitare.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto idoneo ad integrare una limitazione alla destinazione di un immobile locato come asilo nido il divieto di "destinare gli appartamenti e gli altri enti ad un uso diverso da quello risultante nel rogito" e di destinare gli "alloggi a uso sanitario, gabinetti di cura, ambulatorio per malattie infettive e contagiose, scuole di musica, di canto, di ballo e pensioni").

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il condominio aveva fatto valere, nei confronti del proprietario che aveva provveduto a locare l'unità immobiliare, la violazione del divieto contenuto nel regolamento condominiale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva a specifici utilizzi. La S.C., dopo aver qualificato come servitù reciproca (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19209/11; Cass. Civ. Sez. Unite, 5990/84) il divieto di una speciale fruizione delle unità condominiali, aveva tuttavia escluso che la locazione dell'unità quale asilo nido integrasse uno degli usi vietati espressamente dal regolamento.

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