Regolamento condominiale: rinvio per relationem al regolamento da predisporre ad opera del costruttore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19346 del 12 settembre 2014)

Deve ritenersi che la previsione, nel contratto di compravendita di un’unità immobiliare di un fabbricato, dell’obbligo dell’acquirente di rispettare il regolamento di condominio che l’alienante si sia impegnato a predisporre, attraverso un mandato ad hoc, come non vale a conferire a quest’ultimo il potere di redigere un qualsiasi regolamento, così non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, perché è solo il concreto richiamo nel singolo atto, d’acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di considerare quest’ultimo come facente parte, per relationem, di tale atto. Non è pertanto sufficiente a vincolare l’acquirente il rilascio, da parte di questo, di un ampio mandato al venditore di adottare il regolamento, con l’obbligo di accettarlo e di sottomettersi ad esso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso in esame gli acquirenti si erano obbligati nell'atto di compravendita a rispettare il regolamento condominiale che sarebbe stato formato dalla parte venditrice, conferendo mandato a quest'ultima di provvedere alla redazione dello stesso. Tuttavia il detto regolamento, pur successivamente formato, non era stato approvato dagli altri condomini, di talchè la non vincolatività dello stesso è discesa direttamente da tale circostanza assorbente. In ogni caso la S.C. ha osservato come la previsione in atto dell'obbligo da parte dell'acquirente di il regolamento che l'alienante si sia impegnato a predisporre con apposito mandato ad hoc, da un lato non vale a conferire a quest'ultimo il potere di redigere qualsivoglia regolamento, dall'altro non può valere come approvazione di un regolamento ancora inesistente. E' soltanto il concreto richiamo nel singolo atto di acquisto ad un regolamento esistente che consente di considerare quest'ultimo come parte integrante dell'atto stesso.

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